LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8274/2009 proposto da:
EDILTERMO SNC DI PROSPERONI ANGELO & C. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato CARDONI CESARE, rappresentata e difesa dall’avvocato CONTICELLI Guido, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA POLIS SPA società che ha incorporato la Equitalia Serit SpA in persona del Direttore Operativo pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA I. VIVANTI 157, presso lo studio dell’avvocato PUGGIONI FABRIZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GUERRIERO Michele, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO in persona del Dirigente Generale – Direttore della Direzione Centrale Rischi, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144 presso la Sede Legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ADRIANA PIGNATARO, GIANDOMENICO CATALANO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LUIGI CALIULO, LELIO MARITATO, giusta procura in calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 904/2008 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 22/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/02/2 010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l’11.9.2007 la società Ediltermo s.n.c. proponeva opposizione avanti al Tribunale di Viterbo avverso il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo di autoveicoli notificato il 31.3.2007 e contro le cartelle di pagamento notificate tra il 9.6.2003 ed il 4.5.2007 emesse dall’Esattore per il pagamento di contributi previdenziali e assicurativi. Il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso perchè proposto oltre il termine di decadenza di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con un motivo con il quale, denunciando violazione dell’art. 24 cit., sostiene che il termine di decadenza previsto da detta norma si riferisce soltanto ai ricorsi avverso le cartelle di pagamento emesse dall’Esattore per crediti previdenziali e assicurativi, e non all’impugnazione del fermo amministrativo di autoveicoli disposto dall’Esattore a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86. Osserva che con il ricorso introduttivo del presente giudizio aveva inteso impugnare solo il preavviso di fermo e non le cartelle esattoriali, peraltro integralmente pagate, motivo per cui la sentenza impugnata era errata.
Equitalia Polis s.p.a. e Inail resistono con controricorso. L’Inps non si è costituito. Il ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso è inammissibile perchè avverso la sentenza di primo grado l’interessato avrebbe dovuto proporre appello e non ricorso per cassazione, atteso che il preavviso di fermo è un provvedimento di natura cautelare, e non atto dell’esecuzione esattoriale, in quanto diretto a garantire il credito dell’erario ed al contempo a sollecitare il pagamento da parte del debitore, non diversamente dal sequestro conservativo ordinario. L’esecuzione esattoriale, disciplinata dal capo 2^ del titolo 2^ del D.P.R. n. 602 del 1973, ha inizio con il pignoramento, non diversamente da quanto previsto per l’esecuzione ordinaria dall’art. 491 c.p.c., mentre il fermo amministrativo, disciplinato dal capo 3^ del titolo 2^ del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, costituisce una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’ordinanza n. 10672/2009 richiamata dallo stesso ricorrente. Ne consegue che la sentenza di primo grado non poteva essere impugnata direttamente in cassazione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore dei resistenti costituiti, Inail ed Equitalia Polis, delle spese del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo. Nulla spese nei confronti dell’Inps, perchè non costituito.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed _ duemila per onorari, oltre spese generali IVA e CPA, in favore di ciascun resistente costituito.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010