Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6663 del 19/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Gen. dello Stato, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

EDIL ZUCCARETTI s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 145/04/04, depositata il 19 ottobre 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

Che, con ordinanza resa all’esito dell’adunanza in Camera di consiglio del 6 aprile 2009, questa Corte ha ordinato la rinnovazione della notifica del ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza;

che i ricorrenti non hanno adempiuto a tale incombente;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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