LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AMBULATORIO VETERINARIO LAINATE;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 22/50/06, depositata il 3 marzo 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO
Che il ricorso è stato notificato a mezzo posta, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., e che i ricorrenti non hanno provveduto – nemmeno a seguito di precedente rinvio della causa a nuovo ruolo disposto a tal fine su istanza dell’Avvocato dello Stato – al deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata;
che ciò determina, in mancanza della costituzione in giudizio dell’intimato, l’inammissibilità del ricorso, per assenza di prova della instaurazione del contraddittorio (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008);
che non v’è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010