Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.6665 del 19/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AMBULATORIO VETERINARIO LAINATE;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 22/50/06, depositata il 3 marzo 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

RITENUTO IN FATTO

Che il ricorso è stato notificato a mezzo posta, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., e che i ricorrenti non hanno provveduto – nemmeno a seguito di precedente rinvio della causa a nuovo ruolo disposto a tal fine su istanza dell’Avvocato dello Stato – al deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata;

che ciò determina, in mancanza della costituzione in giudizio dell’intimato, l’inammissibilità del ricorso, per assenza di prova della instaurazione del contraddittorio (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008);

che non v’è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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