LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 23704/2004 proposto da:
O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA EUCLIDE 47 PIANO 2 INT 4, presso lo studio dell’avvocato LA PORTA CARLO FERRUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GILARDONI Laura;
D.L.A.N. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 138 presso lo studio dell’avvocato MARTIGNETTI MARIA che la difende con procura speciale notarile rep. 1697 del 15/10/2009^ notaio Elena Maria BENINCORI in MILANO;
– ricorrenti –
contro
COND. ***** *****, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell’avvocato FERRI Giancarlo, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2584/2 003 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/09/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/10/2009 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito l’Avvocato MARTIGNETTI Maria, difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato FERRI Giancarlo, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 novembre 2001 il Tribunale di Milano dichiarò inammissibile, in quanto proposta con citazione anzichè con ricorso, la domanda con cui O.C. e D.L.A. N., proprietari di unità immobiliari dell’edificio sito in ***** in quella città, avevano chiesto la dichiarazione di nullità o l’annullamento della Delib. assembleare 21 marzo 1995, Delib. assembleare 20 febbraio 1997, Delib. assembleare 27 novembre 1997 e Delib. assembleare 16 novembre 1999 – relative alla ripartizione delle spese per l’impermeabilizzazione della copertura dei box di proprietà individuale – in quanto adottate, secondo gli attori, in difformità dal criterio stabilito dall’art. 4 dell’allegato A al regolamento condominiale avente carattere contrattuale.
Impugnata da O.C. e D.L.A.N., la decisione è stata confermata, con diversa motivazione, dalla Corte d’appello di Milano, che con sentenza del 16 settembre 2003 ha rigettato il gravame, ritenendo che si verteva in tema di qualificazione delle spese oggetto della causa, per le quali era stata operata dall’assemblea una differenziazione tra quelle effettivamente attinenti all’impermeabilizzazione e altre di natura diversa: differenziazione corretta e non specificamente criticata dagli appellanti.
O.C. e D.L.A.N. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Il condominio dell’edificio sito in ***** si è costituito con controricorso e ha presentato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso O.C. e D.L.A.N. lamentano che la Corte d’appello ha erroneamente disconosciuto l’invalidità delle deliberazioni in questione, con le quali la spesa per l’impermeabilizzazione dei box di proprietà individuale era stata ripartita in modo diverso da quello stabilito per tale genere di oneri dal regolamento condominiale contrattuale: il che comportava la loro radicale nullità, anzichè la semplice annullabilità.
La censura va disattesa.
Il giudice di secondo grado ha ritenuto esatta la distinzione, compiuta dall’assemblea condominiale, tra i lavori propriamente attinenti alle autorimesse e gli altri, deliberati contemporaneamente ai primi, ma riguardanti parti comuni diverse: ha quindi deciso che correttamente, per queste ulteriori opere, la ripartizione era stata effettuata applicando le tabelle millesimali ordinarie di proprietà, in luogo del criterio indicato dagli appellanti.
Si verte dunque esclusivamente in tema di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, insindacabili da parte di questa Corte se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Ma tali vizi, sebbene ne sia stata fatta menzione nell’intestazione del motivo di ricorso, in sostanza non sono stati neppure dedotti da O.C. e D.L.A.N., i quali hanno soprattutto insistito su inconferenti argomentazioni in diritto, mentre in ordine alla ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata si sono limitati ad affermare assiomaticamente. L’incongruità delle valutazioni in fatto compiute dalla Corte d’appello, senza specifiche e puntuali contestazioni in ordine alla relativa motivazione, ma solo vagamente accennando alla natura delle opere per le quali sostengono che le spese avrebbero dovuto essere ripartite anch’esse secondo il criterio stabilito per le coperture dei box.
Con lo stesso unico motivo di impugnazione i ricorrenti si dolgono anche della propria condanna alle spese dei giudizi sia di primo sia di secondo grado, rilevando che soltanto in quest’ultimo è stato esaminato il merito della controversia, previo accertamento della ritualità dell’atto con cui essa era stata introdotta davanti al Tribunale.
Neppure questa censura può essere accolta.
Relativamente al regolamento delle spese di giudizio, la verifica consentita in sede di legittimità è limitata al controllo del rispetto del principio della soccombenza – la quale deve essere valutata con riguardo all’esito finale complessivo della controversia – nel senso che le spese stesse non vanno fatte gravare neppure in parte su chi risulta totalmente vittorioso: principio che quindi nella specie non è stato violato.
Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti – in solido, stante il comune loro interesse nella causa – al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal resistente, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 1.700,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 1.700,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010