Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.6715 del 19/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso N. 3252/2005 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTUCCI ETTORE;

– ricorrente –

e contro

PREFETTO PROVINCIA NAPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3740/2003 del GIUDICE DI PACE di CASTELLAMMARE DI STABIA, depositata il 29/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 28/01/2010 dal Consigliere Dott. MENSITIERI Alfredo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte di Cassazione:

Ritenuta la necessita’ di acquisire il fascicolo d’ufficio relativo al processo svoltosi dinanzi al giudice di pace di Castellammare di Stabia gia’ richiesto dal ricorrente B.V. ai sensi dell’art. 369 c.p.c., u.c., ma che non risulta trasmesso alla Cancelleria di questa Corte (cio’ al fine di accertare le modalita’ di costituzione della Prefettura di Napoli dinanzi al giudice “a quo” ed altresi’ di verificare se del rinvio d’ufficio della causa dall’udienza del 12 novembre 2003 al 24 novembre 2003 sia stata data o meno comunicazione alle parti).

P.Q.M.

Manda alla Cancelleria di richiedere all’Ufficio del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia il fascicolo d’ufficio relativo al processo “de quo”. Rinvia il processo a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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