LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 24624-2004 proposto da:
T.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LO GIUDICE VITTORINO;
– ricorrente –
contro
Z.G. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LO FARO ROSARIO (non cassazionista), LA ROSA MONACO GIUSEPPE;
– controricorrenti –
E contro
Z.F. DECEDUTO E PER ESSO COLLETTIVAMENTE IMPERSONALMENTE EREDI: Z.G., Z.S. nella loro qualità di eredi, P.A., P.G., P.M., PO.GI., P.D. quali figli ed eredi di Z.A. e Z.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 336/2003 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE, depositata il 02/09/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5-8-1989 presso la Pretura di Caltagirone avente ad oggetto una denuncia di nuova opera ed un’azione possessoria T.G., premesso di essere possessore di un immobile sito in *****, di cui faceva parte integrante un cortile confinante con altro immobile ed in possesso di Z.F. e Z.G. con accesso da *****, denunciava l’esecuzione da parte di questi ultimi di opere edilizie in violazione delle disposizioni di legge in materia ed in pregiudizio della sua sfera giuridica e del suo possesso; lamentava in particolare l’abbassamento del muro di recinzione del cortile per due lati, la realizzazione, da un iato, di una finestra e, al di sopra della stessa, di una terrazza che consentivano l’illegittimo affaccio diretto sul proprio cortile nonchè, dall’altro lato, di altre due vedute irregolari; chiedeva quindi disporsi la demolizione delle nuove opere ed il ripristino dello stato dei luoghi.
I resistenti costituendosi in giudizio opponevano che le suddette aperture esistevano da vecchia data e che la consistenza e le caratteristiche strutturali del loro fabbricato risalivano all’anno *****.
Il Pretore adito con sentenza del 2-12-1992 ordinava ai resistenti di sopraelevare il muro ***** di m. 1,10 ed il muro ***** fino all’altezza di m. 2,34 dal piano di calpestio del terrazzino *****, di chiudere l’apertura al ***** piano sopra il terrazzino *****, di sostituire la ringhiera in ferro collocata sui lati minori della terrazza insistente sopra il muro ***** con un muretto che raggiungesse il livello massimo della restante parte del loro fabbricato e di quello del ricorrente, nonchè di realizzare analogo muretto per la larghezza di cm. 75 sul lato maggiore della terrazza per la parte adiacente al fabbricato T., e rigettava infine la domanda diretta ad ottenere la rimozione e l’arretramento a distanza regolamentare (fino a m. 5) dal confine attoreo della ringhiera della terrazza insistente sopra il muro *****, non ritenendo sussistente l’asserita violazione delle distanze previste dal regolamento comunale.
Proposto gravame da parte di Z.F. e di Z.G. cui resisteva il T. che proponeva altresì appello incidentale il Tribunale di Caltagirone con sentenza del 2-9-2003 ha rigettato entrambi gli appelli.
Per la cassazione di tale sentenza il T. ha proposto un ricorso affidato a due motivi; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Questa Corte con ordinanza del 25-6-2009 ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti degli eredi di Z. F. nel termine di giorni 60 dalla notifica dell’ordinanza stessa ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo.
Il ricorrente ha dato puntuale esecuzione alla suddetta ordinanza;
Z.G. si è costituita in giudizio con controricorso in qualità di erede di Z.F.; il ricorrente ha successivamente depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71, art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3 e degli artt. 26 e 27 del Regolamento Edilizio del Comune di Caitagirone, assume che il giudice di appello non ha considerato che il C.T.U. aveva evidenziato che la semplice demolizione del tetto a falda inclinata in travi di legno e tegole e la creazione di una soletta piana destinata a terrazza costituivano un’opera nuova secondo le norme tecniche della materia; si era invero realizzata una sopraelevazione che, come tale, comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e che deve pertanto essere qualificata a tutti gli effetti, e quindi anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione per la quale i sopra menzionati articoli del Regolamento Edilizio dei Comune di Caltagirone prevedevano una distanza di cinque metri dal confine.
Il T. inoltre deduce violazione degli artt. 1170 e 1171 c.c. sostenendo che la sentenza impugnata ha trascurato, sotto il profilo della tutela possessoria, che la facoltà del proprietario di modificare lo stato dei luoghi creando una nuova terrazza non può estendersi a tal punto da violare la riservatezza e l’intimità della vita privata e familiare dei vicini, che hanno il diritto a non veder diminuito il volume d’aria e di luce necessario e sufficiente per il giusto godimento del bene di loro proprietà.
La censura è inammissibile.
Il Tribunale di Caltagirone ha rigettato l’appello incidentale del T., oltre che per aver escluso che la sopraelevazione e la trasformazione del preesistente tetto a tegole costituisse un’opera nuova, anche per l’ulteriore ed autonoma ragione consistente nel rilievo che la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda del T. sostenendo che “i terrazzini ***** costituiscono degli spazi liberi interni con funzione di dare luce e aria ai vani al piano *****, ciò che comporta secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale la inapplicabilità delle norme dedotte per i distacchi” ed evidenziando che l’appello incidentale non conteneva alcun specifico riferimento critico a tale motivazione.
Orbene, non avendo il ricorrente impugnato tale statuizione distinta ed autonoma, idonea di per sè a sorreggere sul piano logico e giuridico la decisione impugnata, ne consegue l’inammissibilità della censura sollevata dal ricorrente, in quanto quest’ultima, anche se fondata, non potrebbe comunque condurre, atteso l’intervenuto passaggio in giudicato della sopra enunciata “ratto decidendi”, all’annullamento della decisione stessa.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione del D.M.G. 5 ottobre 1994, n. 585, dell’art. 4 della tariffa, degli artt. 91 e 92 c.p.c. e della L. n. 794 del 1942, art. 24 censura la sentenza impugnata per aver confermato la decisione di primo grado riguardo alla compensazione nella misura del 50% delle spese del primo grado di giudizio.
Inoltre il T. afferma che la liquidazione delle spese del giudizio sia di primo grado che di secondo grado ha violato i minimi tariffari.
La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.
Sotto un primo profilo si rileva che il giudice di appello, avendo confermato integralmente la sentenza di primo grado, ha ritenuto implicitamente corretta anche la statuizione relativa alle spese (poste per la metà a carico degli Z. e per la residua metà compensate), considerato, che le domande formulate dal T. erano state accolte solo in parte.
Riguardo poi alla asserita violazione dei minimi tariffar, la censura è inammissibile in ordine alla spese liquidate nel primo grado di giudizio non risultando che in proposito sia stata proposta impugnazione; la censura è poi inammissibile anche relativamente alle spese liquidate nei giudizio di appello, non avendo il ricorrente specificato analiticamente le voci della tariffa professionale che si assumono violate e gli importi considerati alfine di consentirne il controllo in sede di fegittimità (vedi tra le più recenti pronunce di questa Corte in tal senso Cass. 16-2-2007 n. 3651; Cass. 7-8-2009 n. 18086).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 1500,00 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010