Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.6729 del 19/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21715-2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOMA MARCO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 122/2007 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di SASSARI, depositata il 04/05/2007 R.G.N. 234/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2009 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI La Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la sentenza di primo grado con cui, in accoglimento della domanda proposta da C.G.D. contro la s.p.a. Poste Italiane, il Tribunale di Sassari dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro inter partes, dichiarando che lo stesso si era convertito in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannando la datrice di lavoro alla regolarizzazione retributiva e al risarcimento del danno.

La Soc. Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione. L’intimato resisteva con controricorso.

La ricorrente ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale in data 11.2.2009 con cui le parti, previa rinuncia del lavoratore agli effetti della sentenza suindicata, convenivano i termini e le modalità per la riammissione in servizio.

Tale conciliazione determina la cessazione della materia del contendere e di riflesso comporta l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione per difetto di interesse.

In coerenza con la definizione conciliativa della controversia, le spese del giudizio di cassazione vengono compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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