LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
G.M., N. O N.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIANO 8, presso lo studio dell’avvocato CASTELLANA ORAZIO, rappresentati e difesi dagli avvocati BARTOLLINI ALVARO, LONGARINI MASSIMO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
G.C., M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato TARTAGLIA FURIO, rappresentati e difesi dall’avvocato PIERMARINI PIERMARINO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI DOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONCELLI ALFONSO (Amministratore di Sostegno Provvisorio), giusta mandato speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 423/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, del 2/10/08, depositata il 22/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Lucio Laurita Longo (per delega dell’avvocato Bartollini Alvaro), che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE, che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Perugia il 2.10.2008 e depositata in data 22.10.2008 in materia di riscatto agrario.
Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dal decreto citato, art. 6 – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..
Il quesito, al quale si chiede che la Corte di Cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano Mancata valutazione di elementi decisivi della controversia, comunque, motivazione insufficiente e contraddittoria sul punto violazione di legge, (art. 116 c.p.c. ed art. 252 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5).
Ora, se con tale motivo i ricorrenti abbiano inteso censurare violazioni di norme di diritto, il motivo non si conclude, nè contiene la formulazione del prescritto quesito.
Se, invece, come pare più probabile, abbiano inteso denunciare vizi di motivazione, difettano, sia il momento di sintesi (v. anche S.U. 18.6.2008 n. 16528), sia l’indicazione del o dei fatti controversi, in ordine ai quali è evidenziato il o i vizi di motivazionali, sia l’indicazione della loro decisività, sia, da ultimo, le ragioni per le quali i vizi lamentati siano tali da rendere la motivazione inidonea a sorreggere la decisione (v. da ultimo Cass. 25.2.2009 n. 4556).
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 252 c.p.c., e dell’art. 132 c.p.c..
Il quesito posto alla pag. 21 del ricorso è generico, non contiene alcun collegamento con il caso concreto, e non consente alla Corte di enunciare il principio di diritto che dia soluzione al caso concreto”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, ma i ricorrenti sono stati ascoltati in Camera di consiglio.
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico solidale dei ricorrenti ed in favore di ciascuna delle parti resistenti.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida, per ciascuna delle parti resistenti, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010