Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.6808 del 20/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 444-2008 proposto da:

Q.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TRINGALI EMANUELE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9608/2006 del GIUDICE DI PACE di PALERMO del 6/07/06, depositata il 25/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore Cons. Dr. Antonio Segreto;

Letti gli atti depositati;

Osserva:

1. Q.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Palermo, n. 9608/2006, depositata il 25.10.2006, nel giudice da lui instaurato contro I. P., per risarcimento di danni.

2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

L’art. 339, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che : Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, poichè la sentenza non poteva essere impugnata con ricorso per cassazione”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non va emessa alcuna statuizione sulle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c.;

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di questo regolamento.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

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