LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 444-2008 proposto da:
Q.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TRINGALI EMANUELE, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 9608/2006 del GIUDICE DI PACE di PALERMO del 6/07/06, depositata il 25/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
FATTO E DIRITTO
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:
“Il relatore Cons. Dr. Antonio Segreto;
Letti gli atti depositati;
Osserva:
1. Q.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Palermo, n. 9608/2006, depositata il 25.10.2006, nel giudice da lui instaurato contro I. P., per risarcimento di danni.
2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
L’art. 339, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che : Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, poichè la sentenza non poteva essere impugnata con ricorso per cassazione”.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non va emessa alcuna statuizione sulle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Visto l’art. 375 c.p.c.;
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di questo regolamento.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010