Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.6811 del 20/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3235-2008 proposto da:

IL CONSORZIO DI BONIFICA DI CAULONIA, in persona del legale rappresentante il Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato CARBONE NATALE, rappresentato e difeso dagli avvocati FERRATO UMBERTO, MANCINI ALFREDO, ARRIA PATRIZIA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A.M. n.q. di erede legittima di R.G., ETR SPA Concessionario del Servizio di Riscossione Tributi di Catanzaro;

– intimati –

avverso la sentenza n. 755/2006 del GIUDICE DI PACE di NOCERA TERINESE del 21/12/06, depositata il 23/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:

“Il relatore Cons. Dr. Antonio Segreto;

Letti gli atti depositati;

Osserva:

1. Il Consorzio di Bonifica di Caulonia ha proposto ricorso per cassazione, notificato a T.A. e la s.p.a. E.TR. avverso la sentenza del giudice di pace di Nocera Tirinese n. 755/06, depositata il 23.12.2006, con cui veniva dichiarato non dovuto il contributo consortile a carico del dante causa della T..

2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2 006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

L’art. 339, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, poichè la sentenza non poteva essere impugnata con ricorso per cassazione”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

Che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

Che nessuna statuizione vada emessa per le spese di questo giudizio, non avendo svolto attività difensiva le intimate;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010

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