LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8460-2008 proposto da:
HDI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore e direttore sinistri, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BAFILE 2, presso lo studio dell’avvocato PIZZORNO ANGELO LODOVICO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ELICA RENT SRL, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato SASSANI BRUNO NICOLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISO FRANCESCO P., giusta mandato alle liti in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
F.B.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 19085/2007 del GIUDICE DI PACE di ROMA del 30/11/06, depositata il 22/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito l’Avvocato Pizzorno Angelo Federico, difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:
“Il relatore Cons. Dr. Antonio Segreto;
Letti gli atti depositati;
Osserva:
1. La s.p.a. HDI Assicurazioni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 19085/2007, con cui la stessa veniva condannata al pagamento nei confronti della S.r.l. Elica rent della somma di Euro 216,00.
2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
L’art. 339, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, poichè la sentenza non poteva essere impugnata con ricorso per cassazione”.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano superati dalla memoria di parte ricorrente, vista anche quella di parte resistente;
che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;
che le spese di questo giudizio seguono la soccombenza;
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2010