LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
B.R.R., residente ad *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 68/65/2007 della Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sezione Staccata di Brescia n. 65 in data 12/04/2007, depositata il 17 maggio 2007.
Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 18437/2008 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 68/65/2007 pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 65, il 12.04.2007 e DEPOSITATA il 17 maggio 2007.
Con tale decisione, la C.T.R., ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate e riformato la decisione di primo grado, negando il t diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del silenzio rifiuto su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2000, è affidato ad un mezzo, con cui si deduce, nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 53.
3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.
4 – In fatto è pacifico che la decisione di primo grado è stata emessa nei confronti dell’Agenzia Entrate di Chiari e che l’appello del contribuente risulta proposto contro l’Agenzia Entrate – Ufficio di Brescia – nei cui confronti è stata emessa la decisione della CTR in questa sede impugnata, la quale ha ritenuto ammissibile l’appello, richiamando i principi della buona fede e dell’affidamento, desumibili dallo Statuto del contribuente.
4 bis – Al quesito posto a conclusione del mezzo, sembra doversi rispondere, alla stregua del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 53 e di consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. n. 3116/2006, n. 3118/2006), che la legittimazione a resistere nel grado di appello, spetta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Chiari, che avendo emesso il provvedimento impugnato, essendo stato parte nel giudizio di primo grado e risultando contemplato nella decisione emessa in tale grado, è a ritenersi parte necessaria nel processo di merito.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti – per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.
Considerato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori;
visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide le argomentazione svolte in relazione;
Considerato che in base alle stesse ed al principio giurisprudenziale ivi richiamato il ricorso dell’Agenzia Entrate va accolto e, per l’effetto, va cassata, senza rinvio, l’impugnata sentenza e l’appello, proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado, va dichiarato inammissibile;
Considerato, infine, che l’epoca del consolidarsi dell’applicato principio, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la decisione impugnata e dichiara inammissibile l’appello proposto dal B., avverso la sentenza di primo grado; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010