Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Sentenza n.6999 del 24/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22417-2009 proposto da:

O.S. (*****), elettivamente 2010 domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 109/2009 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 17/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

uditi gli avvocati Giovanni GIACOBBE, Gaetana NATALE dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione in data 20 novembre 2008 promuoveva azione disciplinare nei confronti della dott.ssa O.S., per “l’illecito disciplinare di cui al R.D. n. 511 del 1946, art. 18 e del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, lett. a) e q), (per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore) per il seguente capo d’incolpazione: “Per avere, mancando ai propri doveri di diligenza e laboriosità, ritardato in modo reiterato, grave e ingiustificato, il complimento di atti relativi all’esercizio delle proprie funzioni. In particolare, nel periodo fra il *****, per non avere rispettato i termini di deposito delle 282 sentenze civili di cui all’allegato elenco, delle quali 85 non ancora depositate alla data del 29 settembre 2008 benchè fosse già trascorso oltre il triplo del termine concesso al giudice per il deposito della minuta. Il ritardo ha superato i 1400 giorni in un caso (1464); i 1300 giorni in un altro caso (1304); i 1100 giorni in due casi; i 900 giorni in otto casi; i 700 giorni in sei casi; i 600 giorni in 16 casi; i 500 giorni in venti casi; i 400 giorni in ventinove casi; i 300 giorni in trentacinque casi (dei quali in dodici veniva superato l’anno); in 38 casi veniva superato il limite dei duecento giorni ed in altri quello dei cento giorni. Per le sentenze non ancora depositate risultavano i seguenti ritardi: 800 giorni in tre casi; 700 giorni in un caso; 600 giorni in undici casi;

500 giorni in dieci casi; 400 giorni in diciassette; 300 giorni in nove casi; 200 giorni in dodici casi; 100 giorni in altri dodici casi; in un caso il ritardo non raggiungeva i cento giorni. Con tale comportamento la dott.ssa O. trasgrediva i doveri di diligenza e laboriosità gravanti sui magistrati, incorreva nel grave, ingiustificato e reiterato ritardo nel compimento di atti relativi all’esercizio delle sue funzioni e comprometteva la credibilità personale, il prestigio e il decoro suoi personali e il prestigio dell’istituzione giudiziaria; inoltre ha arrecato un ingiusto pregiudizio alle parti procrastinando l’esercizio del diritto d’impugnazione e la definizione della causa”. La dott.ssa O. si difendeva deducendo essere i ritardi addebitabili alla gravosità del carico di lavoro ed alle sue precarie condizioni di salute, documentando di avere depositato nel periodo un numero di sentenze superiore alla media e di essere affetta da epatite C, per la quale le era stato attribuito un alto quoziente d’invalidità, circostanze queste confermate dal Presidente f.f. del tribunale di Sanremo. La sezione disciplinare, con decisione depositata il 17 settembre 2009, comunicata il 25 settembre 2009, la riteneva responsabile della violazione di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q) infliggeva la sanzione della censura. La dott.ssa O. ricorre a questa Corte con atto depositato il 14 ottobre 2009, formulando due motivi di gravame.

La dott.ssa O. ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, lett. q) e dell’art. 12, lett. g). Si deduce al riguardo che la decisione impugnata, dopo avere ritenuto i ritardi nel deposito delle sentenze contestati alla ricorrente oggettivamente gravissimi e reiterati, passando a valutare se essi fossero “giustificati” avrebbe contraddittoriamente affermato per un verso risultare “dagli atti che la dott.ssa O. non è magistrato neghittoso o trascurato nella redazione dei provvedimenti” e, per altro verso, che parimenti “emerge un quadro fortemente carente sotto il profilo della diligenza nel deposito dei provvedimenti”. In particolare, riguardo alle circostanze riguardanti la salute della ricorrente, la decisione le considera solo parzialmente idonee a giustificare detti ritardi, giudicando che esse “non possono valere a escludere la responsabilità, poichè, anche tenendo conto delle oggettive difficoltà” doveva ritenersi “possibile e doveroso un maggiore contenimento delle ricadute negative sul servizio delle condizioni soggettive del magistrato”.

Con il motivo si deduce che tali affermazioni si porrebbero in contrasto con il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q) il quale esige che il ritardo nel deposito delle sentenze, per potere costituire illecito disciplinare, deve essere “ingiustificato”, così sostanzialmente richiamando la disciplina sugli illeciti amministrativi e la necessità dell’elemento soggettivo costituito dal dolo o dalla colpa, da escludersi nel caso di specie, avendo la decisione impugnata ritenuto che il comportamento della ricorrente non fosse “neghittoso o trascurato”. Circostanza questa emergente anche dagli elementi ricavatali dalla relazione del presidente del tribunale di Sanremo del 1 ottobre 2008 (allegata), dall’autorelazione della ricorrente in data *****, dal prospetto comparato del lavoro svolto dalla ricorrente nel periodo in questione, dalla valutazione del consiglio giudiziario di Genova del 12 giugno 2007 e dall’attestazione; relativa alle condizioni di salute della dott.ssa O. (anch’esse allegate). Erroneamente pertanto la decisione impugnata avrebbe ritenuto la rilevanza disciplinare dei ritardi in questione indipendentemente da una condotta volutamente neghittosa del magistrato e che se “la situazione di salute della dott.ssa O. ha certamente inciso sulla sua capacità di lavoro, tuttavia essa non costituisce una ragione giustificativa di ritardi così consistenti rispetto a numeri assoluti non esorbitanti”, con la conseguente affermazione di una responsabilità obbiettiva, estranea al tema della responsabilità disciplinare.

Con il secondo motivo si denunciano vizi motivazionali. a) per avere la decisione impugnata apoditticamente e immotivatamente affermato che il ritardo nel deposito delle sentenze contestato alla ricorrente non fosse giustificato, pur tenendo conto delle giustificazioni allegate sulla base della relazione del presidente del tribunale di Sanremo e della valutazione del consiglio giudiziario; b) per avere la decisione impugnata per un verso negato la neghittosità del comportamento della ricorrente e per altro verso averne affermato la negligenza come causa del ritardato deposito delle sentenze; c) per avere sostanzialmente omesso ogni valutazione con riferimento alle documentate cattive condizioni di salute della ricorrente, comportanti un elevato grado d’invalidità, essendo priva di valore motivazionale l’affermazione apodittica secondo la quale era possibile una maggior contenimento dell’incidenza sul servizio di tali condizioni soggettive; per avere omesso ogni riferimento e valutazione in ordine agli effetti pregiudizievoli del decoro e prestigio del magistrato e dell’ufficio dei comportamenti addebitati, da escludersi in base agli elementi traibili dalla citata relazione del presidente del tribunale.

2. Va premesso che trattandosi di ricorso avverso una decisione della sezione disciplinare del CSM, ad esso si applica la disposizione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24 come modificato dalla L. n. 269 del 2006 – a norma del quale contro le decisioni della sezione disciplinare il ricorso per cassazione va proposto nei termini e con le forme previsti dal c.p.p. – per cui, pur essendo il ricorso proposto avverso una decisione depositata il 17 settembre 2009, ad esso non deve applicarsi la nuova normativa sul ricorso per cassazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

3. I due motivi del ricorso vanno esaminati congiuntamente e rigettati.

Nella decisione impugnata si evidenzia che già prima dell’apertura del presente procedimento una nota analoga a quella che vi ha poi dato avvio era stata trasmessa dal CSM al Procuratore Generale e in tale occasione la Procura Generale, in data 21 febbraio 2006, ne aveva disposto l’archiviazione a seguito delle spiegazioni addotte dalla dott.ssa O., la quale in relazione a tale procedimento aveva allegato, con riferimento ai ritardi relativi al periodo 2002- 2003, le medesime ragioni giustificative ora reiterate. La decisione rileva che, peraltro, successivamente i ritardi erano andati crescendo, cosicchè circa un terzo di tutte le sentenze pronunciate per ciascun anno risultavano depositate con un ritardo superiore ai 120 giorni e i ritardi contestati avevano punte massime superiori ai 1000 giorni e numerosi di essi fra i 300 e i 1000 giorni.

La sezione disciplinare ha quindi inflitto alla dott.ssa O. la sanzione disciplinare della censura in relazione alla violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. q) che sancisce disciplinarmente il “reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni”.

In proposito ha osservato che la violazione di tale norma, “implicando una valutazione della gravità, della reiterazione e della ingiustificatezza dei ritardi, non discende meccanicamente dalla rilevazione aritmetica degli stessi, ma dalla considerazione del consolidamento nel tempo di una modalità di gestione del lavoro tale da determinare dilazioni non tollerabili nel deposito dei provvedimenti”. Dopo avere rilevato che i ritardi in questione sono “oggettivamente gravissimi e reiterati”, la decisione impugnata li ha ritenuti anche ingiustificati, ancorchè la dott. O. abbia seri problemi di salute e non risulti essere “neghittosa o trascurata” nella redazione dei provvedimenti. Ciò in quanto “l’insieme degli elementi acquisiti delinea una situazione risalente nel tempo caratterizzata da sistematici ritardi, frutto di un approccio consolidato dell’incolpata al proprio lavoro che determina la costante dilazione nel tempo del deposito dei provvedimenti”. Mentre a fronte di numeri non ingestibilì, criteri di ordinaria diligenza dovevano imporre modalità di organizzazione del lavoro tali da non determinare il sostanziale diniego di giustizia derivante dall’intollerabile lasso di tempo lasciato decorrere” per il deposito delle sentenze in un numero così elevato di casi. Cosicchè nel caso di specie si rendeva applicabile il principio della “rilevanza disciplinare dei ritardi di straordinaria portata indipendentemente da una condotta vedutamente neghittosa del magistrato quando una diversa e più funzionale organizzazione del lavoro e gestione del ruolo sarebbe stata possibile”.

Infatti, secondo la sezione disciplinare, le circostanze riguardanti la salute della dott.ssa O. forniscono una giustificazione solo parziale dei reiterati e gravi ritardi a lei contestati, per numero e durata “superiori a ogni possibilità di comprensione da parte degli interlocutori istituzionali e degli utenti del servizio giustizia”, non potendo portare ad escluderne la responsabilità disciplinare, ma solo influire sulla sanzione.

Con tale motivazione la decisione disciplinare, contrariamente a quanto si deduce con il primo motivo, non nega affatto il principio, più volte affermato da questa Corte (ex multis Cass. Sez. Un., 23 agosto 2007, n. 17919; 17 luglio 2004, n. 12875; 22 febbraio 2002, n. 2626; 12 maggio 2001, n. 195) secondo il quale il ritardo nel deposito dei provvedimenti giudiziari, ancorchè sistematico, non può da solo integrare illecito disciplinare, occorrendo verificare anche se esso sia ingiustificato in relazione al carico di lavoro ed alla situazione personale, anche di salute, del magistrato, con un giudizio che riconnetta il ritardo ad un comportamento a lui ascrivibile almeno a titolo di colpa. Ma tale principio va coordinato con l’altro, come in sostanza esattamente affermato dalla decisione disciplinare, secondo il quale (Cass. Sez. Un. 23 dicembre 2009, n. 27290; 21 dicembre 2009, n. 26825; 23 agosto 2007, n. 17916; 4 ottobre 2005, n. 19347; 22 dicembre 2004, n. 23738) il comportamento del magistrato che ritardi il deposito dei provvedimenti in misura tale che, per quantità di casi ed entità dei ritardi, sia tale da violare ogni soglia di ragionevolezza, è di per se espressione di una colpa, quanto meno in relazione alla cattiva organizzazione del proprio lavoro, pur nell’ambito del complesso delle condizioni soggettive e oggettive nelle quali il magistrato opera.

L’accertamento all’uopo compiuto dalla sezione disciplinare ha natura valutativa e si sottrae a censura in sede di giudizio di legittimità, ove la relativa motivazione non risulti incongrua o del tutto carente. Ma simili vizi motivazionali sono, nel caso di specie, infondatamente dedotti con il secondo motivo, avendo la decisione impugnata espressamente preso in considerazione sia le condizioni di lavoro della dott. O., sia le sue condizioni di salute e valutato che analoga situazione di ritardi – denuncianti una cronica e risalente disorganizzazione della gestione del ruolo – aveva già in precedenza portato all’archiviazione di un analogo procedimento disciplinare, senza che il piano di rientro predisposto dalla stessa dott.ssa O., avesse dato esito positivo, pur in presenza, nel carico di lavoro, di “numeri assoluti non esorbitanti”. Nè appare contraddittorio avere ritenuto che la dott.ssa O. non sia un magistrato “neghittoso o trascurato nella redazione dei provvedimenti” ed averla poi ritenuta disciplinarmente responsabile per i gravi, reiterati e numerosissimi ritardi nel loro deposito, altro essendo la diligenza nella stesura dei provvedimenti, altro la diligenza nell’organizzazione del lavoro in relazione alla gestione del ruolo, che coerentemente la sezione disciplinare ha ritenuto, di fronte alla dimensione ed alla sistematicità dei ritardi, con valutazione non suscettibile di censura in questa sede, solo in parte giustificabile con le condizioni di salute. Nè, infine, può essere ravvisato un vizio motivazionale nell’omissione di ogni riferimento alla lesione di decoro e prestigio del magistrato e dell’ufficio, che era elemento costitutivo dell’illecito disciplinare nel vigore del R.D. n. 511 del 1946, ma non nel sistema delle violazioni disciplinari tipizzate introdotto dal D.Lgs. n. 109 del 2006 e applicato nel caso di specie.

Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezioni unite civili, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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