Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.7008 del 24/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, via G.

Fagnano 1, presso lo studio dell’avv. Alessia Zanin, rappresentato e difeso per procura in atti dagli avv. Colalillo Vincenzo e Raffaele Anatriello;

– ricorrente –

contro

srl Circumvesuviana;

– intimata –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/3/2010 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

preso atto che il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione: “rilevato che con ricorso al TAR della Campania M.F. ha chiesto l’accertamento del suo diritto a percepire, in qualità di ***** alle dipendenze della srl Circumvesuviana (già Gestione Governativa della Circumvesuviana), l’indennità di missione prevista dalla L. n. 397 del 1971, art. 4, e della L. n. 113 del 1985, art. 9;

che il giudice adito ha però respinto il ricorso e con decisione pubblicata il 18/1/2007, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello perchè non avendo almeno cinque linee telefoniche, l’impianto cui era addetto il M. non poteva essere qualificato come centralino;

che il M. ha impugnato l’anzidetta statuizione sostenendo che la tesi accolta dal Consiglio di Stato risultava “palesemente in contrasto” con le L. nn. 397 del 1971 e L. n. 113 del 1985, che come chiarito dalla Corte di cassazione, avevano riconosciuto ai centralinisti ciechi l’indennità di missione indipendentemente dalle caratteristiche dell’impianto;

che il predetto ricorso appare inammissibile non soltanto perchè non corredato dal quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. (che il M. avrebbe dovuto necessariamente formulare, avendo impugnato un provvedimento pubblicato dopo il 2/3/2006), ma anche perchè diretto a denunciare un error in iudicando e non una violazione delle norme in tema di giurisdizione che, ai sensi dell’art. 111 Cost., rappresenta l’unica questione deducibile avverso le decisioni del Consiglio di Stato; che sussistono pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che trattandosi di osservazioni che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza necessità di alcun provvedimento sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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