Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7015 del 24/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PETROL SILA s.r.l., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Caserta Cantillo e Luigi Marrazzo, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Dogane U.T.F. di Catanzaro, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 263/01/07 della Commissione tributaria regionale di Catanzaro, emessa il 13 giugno 2007, depositata il 18 febbraio 2008, R.G. 99/07;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che si è riportato alla relazione;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

in data 24 settembre 2009 è stata depositata relazione che ha ritenuto inammissibile il ricorso e che qui di seguito si riporta;

Il relatore, vista la sentenza della C.T.R. di Catanzaro che – in riforma della decisione di prime cure – ha accolto il ricorso dell’U.T.F. ritenendo che la pretesa impositiva fosse giustificata da una presunzione grave, precisa e concordante, consistente nella mancata annotazione nei registri, da parte del responsabile della società, del prodotto petrolifero soggetto ad accisa agevolata;

rilevato che il ricorso della contribuente articola tre mezzi di violazione di legge a conclusione dei quali non è formulato il quesito di diritto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. mentre i rilievi motivazionali del quarto motivo contengono doglianze su valutazioni, insindacabili, delle risultanze probatorie che non risultano neppure compendiate in un momento di sintesi che, secondo le nuove regole a presidio anche del principio di autosufficienza, deve circoscrivere la relativa censura;

ritenuto che:

il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 7.200 di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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