Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7025 del 24/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20654-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

MIC SRL in liquidazione giudiziale;

– intimata –

avverso la sentenza n. 207/2007 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA dell’8.5.07, depositata il 06/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

IN FATTO E IN DIRITTO L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della Mica s.r.l. in liquidazione (che non risulta costituita). La notifica del ricorso risulta omessa per intervenuto trasferimento del destinatario.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile e, in assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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