LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BRUXELLES 59, presso lo studio dell’avvocato FERIOZZI ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PALI FELICE, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
REGIONE BASILICATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 56, presso L’UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE BASILICATA, rappresentata e difesa dagli avvocati BRANCATI MAURIZIO ROBERTO, VIGGIANI MIRELLA, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
S.A., G.L.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 563/2005 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 05/09/2005 R.G.N. 773/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/01/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;
udito l’Avvocato PALI FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Potenza, depositato in data 20.3.2002, P.E., premesso di essere stato illegittimamente pretermesso dalla stabilizzazione lavorativa presso la Regione Basilicata e di essere stato invece stabilizzato presso la SMA Basilicata s.p.a, chiedeva che venisse dichiarato il diritto di esso ricorrente – integrato il contraddittorio nei confronti di S.A. e G.L., e previo annullamento delle Delib.
della Giunta Regionale di Basilicata 25 giugno 2001, n. 1431 e Delib.
17 settembre 2001, n. 1939 – alla stabilizzazione lavorativa presso la Regione suddetta, con condanna della stessa alla chiesta stabilizzazione nonchè al risarcimento del danno.
Con sentenza in data 15.7.2003 il Tribunale adito accoglieva la domanda, condannando altresì la Regione al pagamento di due terzi delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello in via principale la Regione Basilicata chiedendo il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente, ed in via incidentale il P. chiedendo la condanna di controparte al pagamento per intero delle spese di giudizio.
La Corte di Appello di Potenza, con sentenza in data 12.5.2005, accoglieva l’appello principale e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava le domande proposte dal P., compensando tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio.
Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione P.E. con un motivo di impugnazione.
Resiste con controricorso la Regione intimata.
S.A. e G.L. non hanno svolto alcuna attività difensiva.
li ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Col predetto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione L.R. Basilicata n. 60 del 2000, art. 5, e violazione e/o falsa applicazione L. n. 388 del 2000, art. 78, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
In particolare rileva il ricorrente, posto che ben poteva la Regione Basilicata procedere alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili ai sensi dell’art. 78, comma 6, L. n. 388 del 2000, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 4, che tale stabilizzazione doveva avvenire nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dalla L.R. 7 dicembre 2000, n. 60, art. 5, ed in conformità a quanto disposto dal Piano di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili approvato dalla Regione Basilicata con Del. consiliare 7 agosto 2000, n. 31.
E pertanto esso ricorrente, essendo in possesso della priorità di cui alla predetta L.R. n. 60 del 2000, art. 5, lett. a), doveva essere preso in considerazione nella procedura di stabilizzazione in questione prioritariamente rispetto ad altri lavoratori non in possesso dei requisiti suddetti e per contro assunti con le impugnate Delib. n. 1431 e Delib. n. 1939 del 2001.
D’altronde le delibere predette, oltre a contenere un espresso richiamo letterale alla normativa regionale in questione, avevano in effetti applicato la disciplina ivi contenuta e rispettato le priorità di cui all’art. 5, in relazione alle assunzioni effettuate, le quali peraltro erano state arbitrariamente ed apoditticamente limitate ai lavoratori appartenenti a soli due progetti di lavori socialmente utili (il n. 178/99 ed il n. 126/99).
E pertanto erroneamente la Corte territoriale aveva affermato che la L. n. 388 del 2000, art. 78, comma 6, derogherebbe alla disciplina prevista dalla L.R. n. 60 del 2000, art. 5, e ciò perchè la prima sarebbe ratione temporis limitata, applicandosi ai soli anni 2001 e 2002, e, in ogni caso, successiva alla predetta legge regionale che dovrebbe quindi considerarsi tamquam non esset.
Il ricorso non è fondato.
Osserva il Collegio che l’impugnata sentenza, per essere adeguatamente motivata e per risultare esente da salti logici, non è suscettibile di alcuna censura in questa sede di legittimità. Nè alcuna doglianza può essere mossa sul versante della non corretta applicazione della normativa di legge avendo la Corte territoriale evidenziato in modo puntuale come non potesse trovare applicazione la normativa della L.R. n. 60 del 2000, art. 5, sui destinatari del piano di stabilizzazione dei soggetti di cui alla lett. a) del suddetto art. 5, impiegati in lavori socialmente utili.
Ed invero del tutto correttamente la Regione Basilicata ha fatto riferimento, nel pretermettere nel suo piano di stabilizzazione l’attuale ricorrente, alla Legge Statale n. 388 del 2000, ritenendo quindi la inapplicabilità della predetta L.R. n. 60 del 2000 e dei criteri nella stessa indicati.
Sul punto questa Corte (Cass. sez. lav., 22.7.2009 n. 17115) ha avuto modo di evidenziare che la L. n. 388 del 2000, art. 78, comma 6, nel riconoscere alle Regioni ed agli Enti locali la possibilità di assume soggetti collocati in attività socialmente utili in deroga a quanto disposto dal D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 12, comma 4, limitatamente agli anni 2001 e 2002, ha natura di norma speciale rispetto alla disciplina delle assunzioni di lavoratori socialmente utili in quanto, al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità della P.A., consente, in presenza di vuoti in organico e senza le rigidità generali del collocamento, di procedere all’assunzione di tali lavoratori e di impiegarli in progetti che, oltre a ricadere nel territorio regionale, siano reputati, per la loro realizzazione, di maggiore rilievo ed utilità.
Ne consegue che ove i lavoratori siano stati assunti ai sensi della citata normativa, sono inapplicabili i criteri di priorità nella individuazione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nonchè il correlato piano di stabilizzazione previsto dalla L.R. Basilicata n. 60 del 2000, art. 5, apparendo di tutta evidenza che le finalità della norma speciale sarebbero vanificate ove si ritenessero comunque applicabili i criteri di priorità stabiliti dalla predetta legge regionale.
Orbene, da tali principi il Collegio non ha ragione di discostarsi, avuto riguardo altresì alla circostanza, correttamente evidenziata dalla Corte territoriale, che le contestate Delib. Regionali n. 1431 e Delib. n. 1939 del 2001, avevano fatto espresso richiamo alla L. n. 388 del 2000, art. 78, non operando per contro alcun riferimento – se non nella rubrica, che non assumeva alcun rilievo decisionale – alla disciplina regionale dettata dalla L.R. n. 60 del 2000.
Il ricorso va di conseguenza rigettato.
Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie nonchè al diverso esito che la controversia ha avuto nei due gradi di merito, per dichiarare interamente compensate tra le parti costituite le spese del presente giudizio di legittimità.
Nessuna statuizione va adottata nei confronti della S. e della G. non avendo le stesse svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010