LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l’Avvocatura Centrale dello stesso Istituto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Sgroi Antonino, Antonietta Coretti e Fabrizio Correrà per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.F.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza n. 600/06 della Corte di Appello di Catanzaro del 21.02.2006/15.06.2006 nella causa iscritta al n. 1824 del R.G. anno 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02.02.2010 dal Cons. Dott. A. De Renzis;
udito l’Avv. Antonino Sgroi per il ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catanzaro con sentenza del 7.10.2004 accoglieva parzialmente l’opposizione proposta da M.F. contro la cartella esattoriale, notificatagli il 6.11.2001 su istanza dell’INPS, per il pagamento di L. 8.371.367 per contributi ed accessori per gli anni 1990/1997.
Tale decisione, appellata d all’INPS, che deduceva la non applicabilità della prescrizione quinquennale ex L. n. 335 del 1995, ma di quella decennale, è stata confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 600 del 2006.
La Corte territoriale ha ritenuto, condividendo l’assunto del primo giudice, che al caso di specie trovasse applicazione la prescrizione quinquennale (e non decennale) introdotta dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10.
L’INPS ricorre con unico motivo.
Il M. non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico ricorso l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 536 del 1987, art. 6, comma 14, convertito nella L. n. 48 del 1988, e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9.
Al riguardo l’ente previdenziale sostiene che nel caso di specie il termine di prescrizione quinquennale era stato interrotto per effetto della notifica della cartella esattoriale intervenuta il 6 novembre 2001, a fronte del mancato pagamento della contribuzione previdenziale entro il 10 dicembre 1996.
Tale assunto non è in linea con la ratio decidendi contenuta nell’impugnata sentenza, secondo la quale la controversia verteva sulla questione se per i crediti vantati dall’INPS, di cui alla cartella esattoriale, trovasse applicazione o meno la prescrizione quinquennale introdotta dalla L. n. 335 del 1995.
In questa situazione le doglianze dell’INPS, non trovando corrispondenza nella decisione di appello, vanno disattese.
Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di legittimità, non essendosi costituito l’intimato M..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010