Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.7101 del 24/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1876/2005 proposto da:

COMUNE DI BASIANO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY 5 presso lo studio dell’Avvocato ROSSI Giovanna, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato BRUNELLO DE ROSA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

V.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 65/2003 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 26/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCO SQUICQUERO, per delega Avvocati BRUNELLO DE ROSA e GIOVANNA ROSSI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’accoglimento, anzi per l’inammissibilità del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO La controversia ha ad oggetto l’impugnativa proposta dalla parte contribuente sopra indicata avverso l’avviso di accertamento per omesso versamento dell’ICI, per il periodo d’imposta in contestazione, relativamente ad un fabbricato di sua proprietà, che riteneva esente dal tributo in quanto compreso in area considerata agricola, come destinazione urbanistica, e perchè destinato ad attività avicola.

La C.T.P. accoglieva il ricorso, esulando i fabbricati rurali dall’imposizione ICI e rientrando quelli in questione in tale categoria, come da certificato urbanistico e non avendo il Comune indicato motivi per i quali avessero perso i requisiti di ruralità.

Respingendo l’appello del Comune, la C.T.R., con la sentenza in epigrafe, ha considerato che esattamente l’appellante negava che un certificato di destinazione urbanistica potesse dimostrare la strumentalità del fabbricato rispetto all’impresa agricola; tuttavia anche all’attività avicola doveva riconoscersi natura agricola;

inoltre, la qualità di coltivatore diretto, come tale imprenditore agricolo a titolo principale, integrava la dimostrazione diretta dei requisiti soggettivi ed indiretta di quelli oggettivi (strumentalità e complementarietà dell’attività avicola con la coltivazione e sfruttamento per l’esenzione dell’ICI; sull’esistenza di questi ultimi, da presumersi data la qualifica del contribuente, l’ente impositore non aveva fornito elementi probatori in contrario.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di V. R., quale erede di S.R., che non veniva notificato, stante l’intervenuto decesso dell’intimata.

Va dichiarato inammissibile il ricorso per mancata costituzione del contraddittorio e conseguente non necessità di pronunzia sulle spese del relativo (insussistente) rapporto processuale.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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