Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.7130 del 24/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.G.E., rappresentato e difeso dall’Avv. Fiorillo Ernesto, domiciliato per legge presso la cancelleria della Corte di cassazione in Roma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di depositato il 15 marzo 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli Vittorio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.G.E. ricorre per Cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto in parte il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Barcellona P.G. e non ancora concluso alla data di proposizione della domanda.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.

Risulta dagli atti che il decreto impugnato è stato notificato a richiesta del difensore dell’attuale ricorrente in data 21 giugno 2007.

Poichè secondo il consolidato orientamento della Corte la notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine “breve” d’impugnazione (art. 325 c.p.c.), atteso che l’espressione “su istanza di parte” contenuta nell’art. 285 c.p.c., va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell’interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati (ex multis: Cassazione civile, sez. lav., 4 giugno 2008, n. 14774), è di conseguenza tardivo il ricorso per Cassazione proposto solo in data 7 gennaio 2008.

Non si deve provvedere in ordine alle spese, stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010

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