LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – est. Presidente –
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.A. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso l’avvocato LUCIO NICOLAIS, rappresentata e difesa dall’avvocato MICAI PATRIZIA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI BONDENO, ME.EL.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1164/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2009 dal Consigliere Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 gennaio – 21 febbraio 2008 il Tribunale per i Minorenni di Bologna rigettava l’opposizione proposta da M. A. avverso il decreto in data 22 – 26 marzo 2007 dello stesso Tribunale per i Minorenni che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della figlia minore M.R., nata a *****. Proposto appello dalla M., con sentenza del 10-21 luglio 2008 la Corte di Appello di Bologna, sezione per i Minorenni rigettava l’impugnazione, osservando che dalla relazione e dai chiarimenti resi dal c.t.u. in primo grado era emerso che la M., affetta da disturbo della personalità border line insorto in età giovanile, per il quale aveva subito numerosi ricoveri psichiatrici, stava effettuando un percorso di crescita e di recupero, che aveva affrontato l’allontanamento dalla bambina, collocata in ambiente protetto, senza dare in escandescenze, ma che la gravità del disturbo alla stessa diagnosticato, pur attenuata rispetto al passato, non appariva compatibile con l’esercizio della genitorialità.
Riteneva in particolare la Corte di merito che non sussistessero le condizioni, come evidenziato dal c.t.u., per formulare previsioni circa la capacità della M. di elaborare le grosse difficoltà incontrate nel passato e che apparisse del tutto incerto il recupero totale, in ogni caso da riscontrare attraverso verifiche periodiche in un arco di tempo sicuramente non breve e non compatibile con i tempi e con le prioritarie esigenze di stabilità e certezza della minore.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la M. deducendo due motivi. Non vi è controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8 si censura la sentenza impugnata per aver confermato lo stato di adottabilità della minore in assenza di un effettivo accertamento della condizione di abbandono, omettendo di valutare le testimonianze raccolte circa l’attività di cura prestata dalla ricorrente nei confronti della figlia e disattendendo le conclusioni della c.t.u. circa la possibilità di recupero della sua capacità genitoriale.
Il motivo è infondato.
Nonostante la formale qualificazione in termini di violazione di legge contenuta nella rubrica, la doglianza si risolve in una censura di difetto di motivazione in ordine al ritenuto stato di abbandono del minore.
Peraltro del relativo convincimento la sentenza impugnata ha fornito logica e congrua motivazione, ripercorrendo la vicenda personale e processuale della M. e della minore, richiamando il dato oggettivo costituito dal disturbo border line diagnosticato alla ricorrente e conclusivamente osservando che detto disturbo, pur attenuato rispetto al passato, appariva non compatibile con l’esercizio della genitorialità e che d’altro canto non era possibile formulare previsioni di un suo totale superamento in tempi adeguati alle esigenze prioritarie di certezza e di stabilità della minore.
E’ peraltro il caso di rilevare che ogni sollecitazione ad un diverso apprezzamento degli elementi acquisiti in giudizio e posti a base della decisione non è proponibile in questa sede.
Con il secondo motivo si denuncia omissione, insufficienza o contraddittorietà di motivazione sulla situazione di abbandono della minore.
Il motivo è inammissibile.
Come è noto, il motivo di ricorso diretto a prospettare vizi motivazionali deve concludersi, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., con un momento di sintesi, omologo al quesito di diritto, che pur libero da rigidità formali contenga la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass. 2009 n. 4589; 2009 n. 4556; S.U. 2008 n. 25117; S.U. 2008 n. 16528).
L’assoluta mancanza nel motivo di ricorso in esame di detto autonomo momento di sintesi ne comporta l’inammissibilità.
Il ricorso deve essere in conclusione rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo svolto le parti intimate attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ sezione civile, il 28 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2010