LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27387/2008 proposto da:
COMUNE DI VENEZIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avvocato PAOLETTI Nicolò, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MORINO M.M., MAURIZIO BALLARIN, GIULIO GIDONI, ANTONIO IANNOTTA, ONGARO NICOLETTA, VENEZIAN GIUSEPPE, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
VENEZIANA MOTOSCAFI SOC. COOP. A R.L. in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avv. MANZI Luigi, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. ANDREA PAVANINI, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
COMUNE DI VENEZIA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo studio dell’avv. NICOLO’ PAOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti GIULIO GIDONI, M.M. MORINO, ANTONIO IANNOTTA, MAURIZIO BALLARIN, NICOLETTA ONGARO, GIUSEPPE VENEZIAN, giusta mandato a margine del controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 20/2008 della Commissione Tributaria Regionale di VENEZIA del 25.6.08, depositata il 14/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;
udito per il ricorrente (Comune di Venezia) l’Avvocato Nicolò
Paoletti che si riporta agli scritti, insistendo per l’ammissibilità
del ricorso;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’avv. Emanuele Coglitore (per delega avv. Luigi Manzi) che si riporta agli scritti, insistendo per l’infondatezza.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
1. Il Comune di Venezia propone ricorso per cassazione nei confronti della Cooperativa Veneziana Motoscafi (che resiste con controricorso, successivamente illustrato da memoria, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato al quale il Comune resiste a sua volta con controricorso) e avverso la sentenza n. 20/11/08, depositata il 14/07/08, con la quale, in controversia concernente impugnazione di silenzio rifiuto in relazione ad istanze di rimborso Tosap relative agli anni 1993/1998, la C.T.R. Veneto riformava la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso della Cooperativa.
2. Deve innanzitutto essere disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
L’unico motivo del ricorso principale (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 51) risulta inammissibile per inidonea formulazione del prescritto quesito di diritto, essendosi richiesto a questo giudice di dire “se, nella fattispecie oggi considerata, il termine triennale di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 51, per il rimborso di somme versate e non dovute, decorre dal giorno del pagamento della tassa e/o canone (e non dal definitivo accertamento del diritto alla restituzione)”.
In tali termini il quesito in esame non assolve alla funzione sua propria (che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, consiste nel far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare), e deve pertanto essere dichiarato inammissibile, in quanto assolutamente generico, incomprensibile ad una lettura autonoma (non risultando in alcun modo chiarite le peculiarità della “fattispecie oggi considerata”) e tale da non consentire alla Corte una risposta idonea a definire il giudizio.
3. Il ricorso incidentale, in quanto espressamente condizionato, deve essere dichiarato assorbito. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Riunisce i ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente principale alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.400,00 di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010