Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.7258 del 26/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.S.U.C.- AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI DI DIMARO (C.F.

*****), in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DE FILATI GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A. (c.f. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNINI GIULIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 475/2003 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 04/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 21/01/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;

udito, per le controricorrenti, l’Avvocato CARLO ALBINI, per delega, che ha chiesto l’estinzione del ricorso per rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

– Visto il ricorso per Cassazione proposto dall’A.S.U.C. – Amministrazione Separata Usi Civici di Dimaro – contro la sentenza del 28.10 – 4.11.2003, resa dalla Corte di appello di Trento e notificatale il 18.12.2003, ricorso notificato il 3.02.2004 sia alla societa’ Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. e sia alla Provincia autonoma di Trento, la quale non ha svolto attivita’ difensiva;

Visto il controricorso della societa’ Funivie Folgarida Marilleva, notificato all’A.S.U.C., il 24 – 31.03.2004 Visto l’atto depositato il 12.01.20010 e debitamente sottoscritto, di rinuncia a spese compensate dell’A.S.U.C, al presente giudizio e di relativa adesione, della societa’ Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.;

Visti gli artt. 375, 390, 391 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo per avvenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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