LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.S.U.C.- AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI DI DIMARO (C.F.
*****), in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DE FILATI GIORGIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A. (c.f. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso l’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNINI GIULIO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 475/2003 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 04/11/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 21/01/2010 dal Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina;
udito, per le controricorrenti, l’Avvocato CARLO ALBINI, per delega, che ha chiesto l’estinzione del ricorso per rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.
FATTO E DIRITTO
– Visto il ricorso per Cassazione proposto dall’A.S.U.C. – Amministrazione Separata Usi Civici di Dimaro – contro la sentenza del 28.10 – 4.11.2003, resa dalla Corte di appello di Trento e notificatale il 18.12.2003, ricorso notificato il 3.02.2004 sia alla societa’ Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. e sia alla Provincia autonoma di Trento, la quale non ha svolto attivita’ difensiva;
Visto il controricorso della societa’ Funivie Folgarida Marilleva, notificato all’A.S.U.C., il 24 – 31.03.2004 Visto l’atto depositato il 12.01.20010 e debitamente sottoscritto, di rinuncia a spese compensate dell’A.S.U.C, al presente giudizio e di relativa adesione, della societa’ Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.;
Visti gli artt. 375, 390, 391 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo per avvenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010