Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.7265 del 26/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. (c.f. *****), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ABBONDANZA ANTONIO LUCIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO depositato il 4 –

5/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 14/01/2010 dal Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il cittadino ***** B.A. propone ricorso per Cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Milano n. 827 depositato il 15 marzo 2009, che ha respinto il reclamo da lui proposto avverso il decreto con cui il Tribunale di Monza aveva confermato il decreto del Questore di Milano di revoca per motivi di pericolosita’ sociale del permesso di soggiorno per motivi familiari, gia’ concessogli in forza del suo matrimonio con una cittadina italiana, unione dalla quale sono nate tre figlie ancora minori ed i cui effetti civili erano cessati in seguito a divorzio.

L’amministrazione intimata non si e’ costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce due motivi, con cui – 1 – denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 135, 343, 346 c.p.c., dell’art. 737 c.p.c. e segg., del D.Lgs. n. 30 del 2007, art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 4, comma 3, art. 28 e art. 30, comma 6 in relazione all’art. 111 Cost., e – 2 – violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, u.c.. I motivi anzidetti non contengono, in nessun luogo del testo, la necessaria formulazione dei conseguenti quesiti di diritto, la cui enunciazione e’ prescritta dall’art. 366 bis c.p.c. secondo cui l’illustrazione di ciascun motivo deve concludersi a pena di inammissibilita’ con la formulazione di un quesito di diritto, neppure desumibile dal contenuto delle doglianze prospettate con il motivo di impugnazione (pur se in ipotesi esaustivamente argomentate). Attesa la funzione propria del quesito di diritto che e’ quella di far comprendere alla Corte di legittimita’ dalla sua mera lettura l’errore di diritto ascritto al giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (cfr. Cass. sez. un., n. 28054 del 2008; n. 26020 del 2008;

n. 18759 del 2008; n. 3519 del 2008, Cass. Sez. un., n. 28054 e 26020/08, cit.) la rilevata omissione determina l’inammissibilita’ del ricorso.

Nulla e’ a pronunciare circa la sorte delle spese del giudizio di cassazione in assenza d’attivita’ difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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