Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7309 del 26/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Beinasco, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Crescendo, n. 91, presso l’Avvocato Lucidano Claudio, rappresentato e difeso dall’Avvocato Garavoglia Mario per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COFIP s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Goiran, n. 23, presso l’Avvocato Contento Giancarlo, rappresentato e difeso dall’Avvocato BIANCO Michele per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/30/04 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 14.7.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del giorno 16.2.2010 dal relatore Cons. MAGNO Giuseppe Vito Antonio;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha chiesto dichiararsi estinto il processo per rinunzia.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Comune di Beinasco ha ritualmente rinunziato al ricorso e che COFIP s.r.l. ha accettato tale rinunzia, con atto sottoscritto anche dai rispettivi difensori e depositato in cancelleria il 12.2.2010;

che, pertanto, in conformita’ alla richiesta del P.G., va dichiarata l’estinzione del processo e nulla va disposto in ordine alle relative spese, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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