Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.7315 del 26/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – rel. Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

STUDIO LEGALE ASSOCIATO HOFER LOESCH TORRICELLI, nelle persone degli Avvocati H.F., T.A., L.S.M. e G.G., con la rappresentanza e difesa degli avv.ti Loesch Susanna M. e Felix Hofer e con domicilio eletto in Roma, al Lungotevere Flaminio 46, n presso lo Studio Grez e Associati;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, nelle persone, rispettivamente, del Ministro e del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, alla via dei Portoghesi 12;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana in data 18 marzo 2004, depositata col n. 8/34/04 il 2 aprile 2004;

Viste le richieste scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;

udita, in Camera di consiglio, la relazione del Dott. Papa Enrico.

PREMESSO IN FATTO

– che:

Lo studio Legale Associato Hofer Loesch Torricelli – nelle persone degli avvocati indicati in epigrafe – ricorre, con tre censure articolate in unico complesso motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana – pure in epigrafe precisata – che ha respinto il gravame dei professionisti contro la sentenza della Commissione provinciale, con cui era stato disatteso il ricorso avverso il silenzio rifiuto sulla istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998 – 2000.

Il Ministero e l’Agenzia resistono con controricorso.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

I contribuenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., nella quale, prendendo atto della sentenza della Corte di Giustizia CE in data 3 ottobre 2006, in causa C-475/03 – la quale ha ritenuto compatibile il prelievo fiscale conseguente alla applicazione dell’IRAP con la sesta Direttiva CEE – dichiarano “la sopraggiunta carenza di interesse quanto alla ulteriore coltivazione del presente gravame”, e chiedono la compensazione delle spese.

RITENUTO IN DIRITTO

– che:

La univoca manifestazione di volonta’ dei contribuenti vale a configurare una ipotesi di inammissibilita’ del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Alla relativa declaratoria puo’ conseguire la compensazione della spese della presente fase, in quanto la sentenza della Corte di Giustizia CE e’ successiva alla proposizione del ricorso, cosi’ come in epoca successiva si e’ venuta consolidando la giurisprudenza in materia di esonero dall’IRAP e di correlato diritto al rimborso.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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