Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.7445 del 26/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7796/2009 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PATTERI Antonella, RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell’avvocato CUCCIA ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato CANDREVA Brunella, giusta procura speciale a margine dell’atto di costituzione di nuovo difensore, allegato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1692/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

è solo presente l’Avvocato Cuccia Andrea, (delega avvocato Candreva Brunella), difensore della controricorrente poichè non costituito con procura speciale notarile;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 27.11.2008, ha accolto l’appello proposto da P.P. avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro ed ha dichiarato il diritto dell’appellante alla pensione di reversibilità quale figlia inabile di C.E., a decorrere dal *****, condannando l’Inps al pagamento dei ratei maturati, oltre accessori. La Corte territoriale ha aderito alle conclusioni del CTU nominato in quel grado secondo cui al momento del decesso della madre la P. era totalmente inabile.

Avverso detta sentenza l’Inps ha proposto ricorso con un motivo con il quale ha denunciato omessa ed insufficiente motivazione per avere il giudice del gravame riconosciuto il diritto della P. alla pensione di reversibilità sulla base del solo requisito sanitario, senza fornire alcuna motivazione in ordine all’altro requisito, parimenti necessario, della vivenza a carico della madre al momento del decesso di quest’ultima.

L’intimata ha resistito con controricorso con il quale ha dedotto l’inammissibilità del ricorso perchè nella copia notificata alla controparte la procura è priva della sottoscrizione sia della parte che del difensore costituito. L’eccezione è infondata. Questa Corte ha infatti stabilito che la mancata riproduzione della procura al difensore nella copia del ricorso notificata alla controparte non incide sulla validità dell’atto essendo sufficiente che l’originale della procura sia contenuto in uno degli atti depositati dei quali la controparte abbia possibilità di prendere visione (Cass. n. 146/1998, n. 9557/1997).

Con memoria del 15.2.2010 per P.P. si è costituito in giudizio l’avv. Brunella Candreva con procura alle liti a margine dell’atto. Tale procura è improduttiva di effetti perchè nel giudizio di cassazione a norma dell’art. 83 c.p.c., comma 3, la procura speciale alle liti, non conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso (vedi Cass. n. 8708/2009), poichè la modifica alla citata disposizione, apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, si applica ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore di detta legge.

Il ricorso è manifestamente fondato.

I figli legittimi o legittimati per aver diritto alla pensione di reversibilità del proprio genitore devono dimostrare non solo di essere totalmente inabili, ma anche di essere stati a carico del loro dante causa alla data del decesso.

Nella specie la sentenza impugnata motiva esclusivamente sul requisito sanitario della totale inabilità dell’interessata, omettendo ogni motivazione sulla sussistenza dell’altro necessario requisito, della vivenza della richiedente a carico della madre al momento della morte di quest’ultima, nonostante l’Inps sia nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado che in quella di costituzione in appello avesse contestato la sussistenza del predetto requisito.

Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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