LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell’avvocato SALERNI ARTURO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NICOLA SALVINI, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
GROUP VERUTTI INTERNATIONAL OF BUSINESS SRL in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVASTANO 20, presso lo studio dell’avvocato DE STEFANO MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COLLIDA’ GIAN FRANCO, giusta procura speciale ad litem a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 378/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO dell’11.4.08, depositata il 19/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Mario Antonio Angelelli (per delega avv. Arturo Salerni) che si riporta agli scritti.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.4.2005 B.M. conveniva avanti al Tribunale di Cuneo la soc. Group Verutti International of Business s.r.l., per la quale aveva lavorato fino al *****, chiedendo l’inquadramento nel 2^ livello impiegati dal 1997 e la condanna al pagamento delle differenze retributive.
La società si costituiva ed eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti, poichè impiegava un numero di dipendenti superiore a 15.
Il Tribunale rigettava l’eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti del ricorrente – ritenendo che la convenuta non avesse fornito la prova della sussistenza dei requisiti occupazionali per la tutela reale ex art. 18 St. Lav. con conseguente decorrenza del termine prescrizionale solo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro – e accoglieva la domanda.
La Corte di Appello di Torino, con sentenza depositata il 19.5.2008, riformava la sentenza di primo grado in punto prescrizione del diritto, rilevando che il lavoratore in primo grado aveva dedotto l’esistenza di tre distinte unità produttive solo nelle memorie difensive depositate in vista della discussione della causa e quindi tardivamente.
Avverso detta sentenza B.M. ha proposto ricorso con un motivo con il quale, denunciando violazione degli artt. 420, 414, 416 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 18 St. Lav., sostiene che onerato della prova delle dimensioni aziendali ai fini dell’applicazione della tutela reale o obbligatoria, e quindi della decorrenza della prescrizione dei diritti lavorativi, è il datore di lavoro e che a fronte della eccezione di prescrizione avanzata dall’azienda il lavoratore può dedurre e provare l’esistenza di distinte unità produttive sino al momento della discussione.
La società intimata ha resistito con controricorso.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 141 del 2006, confermando la precedente giurisprudenza, hanno affermato che l’onere di dimostrare l’insussistenza del requisito dimensionale ai fini della inapplicabilità della tutela reale grava sul datore di lavoro.
Le stesse argomentazioni addotte dalle Sezioni Unite valgono per il caso in cui si deduca da parte del datore di lavoro l’applicabilità della tutela reale, anzichè obbligatoria, ai fini della decorrenza della prescrizione.
E’ evidente che non assolve a tale onere probatorio il datore di lavoro che, a sostegno dell’eccezione di prescrizione, provi di avere alle sue dipendenze un numero di lavoratori superiore a 15, omettendo di far presente di avere distinte unità produttive, e omettendo quindi di provare, per avvalersi degli effetti della tutela reale, che nell’unità produttiva cui è addetto il lavoratore ricorrente sono addetti più di 15 lavoratori ovvero di avere alle proprie dipendenze complessivamente più di 60 lavoratori.
Peraltro, per contrastare l’eccezione di prescrizione, la deduzione da parte del lavoratore, nelle note autorizzate in vista della discussione nel giudizio di primo grado, dell’esistenza di più unità produttive autonome, richiamandosi ad una visura camerale in atti, costituisce una mera difesa che non incontra limiti di decadenza.
Il ricorso di conseguenza deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame alla stessa Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010