Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7465 del 27/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Arazzo 54, presso lo studio dell’avvocato Mindopi Flaviano che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 72/34/08 della Commissione tributaria regionale di Roma, emessa il 11 marzo 2008, depositata il 18 aprile 2008, R.G. 6205/07;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 23 settembre 2009 è stata depositata relazione che qui si riporta:

Il relatore cons. Dr. Giacinto Bisogni.

Letti gli atti depositati:

OSSERVA 1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento con il quale si contestava al contribuente Z. P. l’interposizione fittizia nello svolgimento della sua attività di autotrasportatore ai fini dell’omessa dichiarazione del reddito di impresa;

2. La C.T.P. di Roma respingeva il ricorso ritenendo probante il verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione il contribuente che deduce la violazione e falsa applicazione della norma per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia l’Agenzia delle Entrate con motivi di impugnazione;

Ritiene che:

1. il ricorso sia inammissibile per la sua genericità e mancata formulazione del quesito di diritto oltre che palesemente infondato quanto alla affermata carenza motivazionale in punto di diritto;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.200,00 cui 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

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