Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7516 del 27/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Deliege SPRL;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 107/06/07 del 31/10/07.

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società belga contro il diniego di un rimborso IVA. L’intimata non si è costituita.

Il ricorso contiene un motivo.

Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo l’Agenzia assume la perentorietà del termine per l’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-ter.

Il mezzo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha infatti affermato che, in tema di IVA e con riguardo al rimborso dell’imposta, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 38-ter a soggetto domiciliato o residente negli Stati membri della Comunità Economica Europea, e privo di stabile organizzazione in Italia, il termine per la proposizione dell’istanza di rimborso, previsto dal D.M. 20 maggio 1982, art. 1, comma 2, (al quale rinvia il citato art. 38-ter, comma 6) non è stabilito a pena di decadenza, non avendogli il legislatore attribuito espressamente carattere perentorio, conformemente ai principi della Direttiva CEE 1072/79, e non sussistendo nell’ordinamento principi generali che limitino il diritto di proporre istanza di rimborso. Conseguentemente, in mancanza di specifiche disposizioni normative volte ad assicurare, attraverso la perentorietà, la certezza del rapporto tributario, si applica il termine perentorio biennale previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, norma residuale e di chiusura del sistema (Cass. 7181/09)”;

che le parti non hanno presentato memorie; che il collegio condivide la proposta del relatore; che pertanto il ricorso va rigettate;

– che non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione della contribuente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2010

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