Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.7545 del 29/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona dell’Avv. S.A., responsabile della Direzione Affari Legali giusta procura per atto notaio Ambrosone di Roma del 15.06.2005 rep. n. 36583, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa 75, presso la Direzione Affari Legali, rappresentata e difesa dall’Avv. URSINO Anna Maria Rosaria per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Medaglie d’Oro n. 157, presso l’Avv. Romolo Giuseppe Cipriani, rappresentato e difeso dall’Avv. BIA Raffaele del foro di Bari come da procura a margine del controricorso ed ora domic. In Piazza Camerino 15;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 456/06 della Corte di Appello di Bari del 14.02.2006/23.02.2006 (R.G. n. 1375 dell’anno 2005).

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10.03.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato il 10.10.2000, F.G., dipendente delle Poste Italiane dal 15.04.1982 ed inquadrato nell’Area Operativa – ex ***** livello – con mansioni di ” *****”, conveniva in giudizio la società datrice di lavoro per sentir dichiarare il proprio diritto alla percezione dei compensi maturati e non corrisposti per lavoro straordinario fin dal gennaio 1995.

Il ricorrente sosteneva che la convenuta aveva contravvenuto ai propri obblighi contrattuali non corrispondendo lo straordinario e concedendo – in sua vece – riposi compensativi, pratica da ritenersi illegittima in quanto non prevista dal CCNL della materia. All’esito, espletata consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale di Bari con sentenza n. 3934 del 2004 accoglieva la domanda con condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Euro 2,405,89, oltre accessori.

Tale decisione, appellata dalle Poste Italiane, è stata confermata dalla Corte di Appello di Bari con sentenza n. 456 del 2006.

La Corte, ritenuto che nel caso di specie non sussistessero dubbi circa la ricorrenza dell’orario sfalsato (il F. aveva ripetutamente variato l’orario di inizio della giornata lavorativa) ha individuato nell’art. 9 del CCNL la norma regolatrice dell’intera materia dell’orario di lavoro (orario in turno unico, orario sfalsato, orario spezzato) e, sulla base dei prospetti compilati dal datore di lavoro, trasfusi nella consulenza tecnica di ufficio, ha rigettato le censure mosse dalle Poste Italiane anche con riguardo all’onere della prova.

Le Poste Italiane ricorrono con tre motivi.

Il F. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione agli artt. 9, 12, 69 e 72 del CCNL del 26.11.1994; con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione su punto decisivo della controversia;

con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ..

Le Poste Italiane, nel contestare la sentenza impugnata, sostengono che l’attività degli autisti in questione si esplica nel trasporto urbano ed extraurbano degli oggetti postali in maniera discontinua, e ciò in relazione al R.D. n. 692 del 1923, art. 3.

Ciò premesso, ritengono che al caso di specie non possa trovare applicazione la normativa di carattere generale di cui all’art. 2108 cod. civ., per la determinazione della durata massima prestazione lavorativa, essendo il relativo onere della prova a carico del dipendente.

Le esposte censure, che possono essere esaminate congiuntamente, non colgono nel segno e non meritano perciò di essere condivise in base alle seguenti considerazioni.

Il giudice di appello ha fatto puntuale applicazione ed interpretazione della normativa in materia e delle disposizioni collettive (in particolare art. comma 9 del CCNL), ritenendo che il dipendente abbia osservato un orario “sfalsato” con effettuazione di lavoro straordinario oltre la sesta ora, come documentato dai fogli di presenza e dal relativo conteggio, provenienti dalla stessa datrice di lavoro.

A tale valutazione, sostenuta da adeguata e coerente motivazione, la ricorrente ha opposto un diverso apprezzamento degli elementi in fatto ed una diversa interpretazione delle disposizioni collettive, non consentiti in sede di legittimità.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore dell’antistatario Avv. Raffaele Bia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 21,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, con distrazione a favore dell’Avv. Raffaele Bia.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010

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