Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.7593 del 30/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5209/2009 proposto da:

I.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 235, presso lo studio dell’avvocato DI GIOIA Giulio, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 18, presso lo studio dell’avv. TUCCILLO Luigi, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 202/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 14.12.07, depositata il 17/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonio Stanizzi (per delega avv. Giulio di Gioia) che si riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 27 febbraio 2009 I.P. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 17 gennaio 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli, che aveva rigettato la sua domanda di restituzione parziale del premio di assicurazione della responsabilità civile basata sull’asserita illegittimità del disposto aumento.

La Fondiaria Sai S.p.A. ha proposto ricorso incidentale (adde:

tardivo). Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – L’unico motivo del ricorso principale risulta inammissibile, poichè la sua formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il ricorrente principale denuncia erroneità, illogicità e contraddittorietà della valutazione delle risultanze istruttorie;

difetto della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Ma la censura, che si sviluppa in oltre quattro pagine e tratta più questioni, risulta priva di un momento di sintesi strutturato secondo il criterio sopra enunciato e necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare quali capi della sentenza e per quali ragioni presentino le denunciate erroneità, illogicità, contraddittorietà e omissioni valutative e motivazionali.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; il ricorrente ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione su) ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale tardivo inefficace ex art. 334 c.p.c., comma 2; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Dichiara il ricorso principale inammissibile e quello incidentale inefficace. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010

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