LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.B. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALPI 30, presso lo studio dell’avvocato SILVI CLAUDIO, rappresentato e difeso da se’ medesimo;
– ricorrente –
contro
G.M., FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 384 69/2005 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, SEZIONE SESTA CIVILE, emessa il 20/6/2005, depositata il 08/07/2005, R.G.N. 3870/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 19/02/2010 dal Consigliere Dott. UCCELLA Fulvio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con sentenza dell’8 luglio 2005, pronunciata secondo equita’, il Giudice di Pace di Napoli dichiarava la colpa concorrente, ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2 di M.B. per l’incidente stradale avvenuto in *****, del quale G. M. con citazione debitamente notificata aveva, invece, chiesto dichiararsi la esclusiva responsabilita’.
Di conseguenza condannava il M. e la sua societa’ assicuratrice – la Fondiaria SAI – Assicurazioni, in solido, al pagamento in favore del G. della somma di Euro 400,00, oltre rivalutazione monetaria dal sinistro alla decisione nonche’ alle spese di lite, compensate per la meta’.
Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione il M., affidando a due motivi.
Non risultano costituiti gli intimati G. e Fondiaria SAI – Assicurazioni s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il collegio che nel suo insieme il ricorso e’ inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta contro una decisione emessa secondo equita’.
Infatti, con il primo motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – falsa applicazione norme di diritto) il ricorrente lamenta che il giudice di pace avrebbe affermato la sua corresponsabilita’ nel sinistro senza prima aver accertato, come egli avrebbe dedotto, la assoluta inesistenza dello stesso.
La doglianza, in realta’, piu’ che configurarsi come violazione dei principi informatori della materia, in concrete richiede un apprezzamento di fatto, sottratto alla cognizione di questa Corte, anche quando, come nella specie, si censura la sentenza circa la esistenza del sinistro.
Al riguardo, va detto che il giudice del merito ha ritenuto che l’incidente effettivamente si era verificato, ma non si poteva addossarne tutta la responsabilita’ al M., come richiesto dall’attore, non essendo stato possibile ricostruire con sufficiente certezza la dinamica del sinistro (p. 5 sentenza impugnata).
Il secondo motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 omessa, contraddittoria, insufficiente motivazione) e’ inammissibile, essendo la decisione emessa secondo equita’ (come da giurisprudenza costante), per cui il vizio denunciato non rientra tra quelli ammessi in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso, ma nulla dispone per le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010