LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. BALLETTI Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13603/2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI Roberto, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.M.;
– intimata –
e sul ricorso 17034/2008 proposto da:
S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, rappresentata e difesa dagli avvocati DE FEO ANTONIO, VITALE ISABELLA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 161/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 15/02/2008 R.G.N. 2140/07;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 02/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO BALLETTI;
udito l’Avvocato GIOVANNI G. GENTILE per delega PESSI ROBERTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
FATTO E DIRITTO
Accertato che con verbale di conciliazione ex art. 410 cod. proc. civ., dinanzi alla Commissione Provinciale di Brindisi le parti hanno conciliato “in via definitiva a tutti gli effetti di legge” la controversia tra le stesse intercorsa “con la conseguenza che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale”, con regolamentazione concordata anche relativamente alle spese del cennato giudizio (come viene confermato dall’atto di rinuncia depositato dalla s.p.a. POSTE ITALIANE sottoscritto dall’avv. Roberto Pessi difensore della società);
che il summenzionato verbale di conciliazione è stato ritualmente depositato ed attiene alle parti di cui al presente giudizio;
RITENUTO, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. Sez. Unite n. 16528/2008), mentre non sussistono le condizioni per una pronunzia sulle spese del presente giudizio di cassazione giusta l’accordo intervenuto tra le parti anche relativamente alle cennate spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2010