Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.7819 del 31/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avv. FALSITTA Gaspare e dall’avv. Silvia Pansieri, domiciliato in Roma, Piazza Conca d’Oro n. 25 presso l’avv. Rita Gradara giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Amministrazione delle Finanze dello Stato – Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Via dei Portoghesi 12, Roma, sono per legge domiciliati per legge/giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 191/66/01 della Commissione tributaria regionale della Lombardia depositata il 11.10.01;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10.3.2010 dal Consigliere Dott. Mariaida Persico.

FATTO E DIRITTO

Vista l’istanza depositata dal ricorrente con la quale si da atto del deposito delle domande di definizione della controversia per ciascuno degli anni in contestazione (come attestato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Milano) e si richiede la dichiarazione dell’estinzione del giudizio;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che aveva concluso per il rigetto del ricorso;

Ritenuta l’esistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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