Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.7938 del 31/03/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.B. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso l’avvocato BARBERIS GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TABELLINI CARLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M.J., elettivamente domiciliata in, ROMA, VIA S.

ALBERTO MAGNO 9, presso l’avvocato SEVERINI GAETANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’ADDARIO ANTONIO, giusta procura in calce alla memoria difensiva;

– controricorrente –

contro

C.E. (c.f. *****), LINBE S. R.L.;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 07/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2010 dal Consigliere Dott. CULTRERA Maria Rosaria;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIORGIO BARBERIS (che deposita documentazione) che ha chiesto la cessazione della materia del contendere e condanna alle spese di controparte;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. TAVASSI Marina Anna: la sospensione disposta dal giudice del Tribunale di Torino apparirebbe disposta al di fuori dei casi previsti dalla norma.

Il P.G. presente in udienza, dott. RUSSO Rosario, conclude:

inammissibilita’ del deposito di atti dopo le conclusioni del P.M. e in subordine cessazione della materia del contendere.

OSSERVA Che B.B., con ricorso notificato fra il 2 ed il 4 febbraio 2009 nei confronti di C.E., B.M. J. e della societa’ LINBE s.r.l., ha proposto regolamento di competenza avverso il provvedimento reso all’esito dell’udienza del 16.12.2008, con cui il giudice designato nel procedimento da essa introdotto innanzi al Tribunale di Torino ai sensi dell’art. 2473 c.c. per la nomina di esperto per la determinazione del patrimonio della societa’ LINBE, ha disposto sospendersi il procedimento sino all’esito delle cause pregiudiziali o ad accordo delle parti.

Che B.M.J. si e’ costituita chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ o l’infondatezza del ricorso.

Che il Consigliere rei. ha depositato proposta di definizione del ricorso; deducendone l’ammissibilita’ e la manifesta fondatezza sul rilievo che non puo’ esservi pregiudizialita’, idonea a giustificare la sospensione prevista dall’art. 295 c.p.c., tra procedimento camerale, qual e’ quello sospeso, e processo ordinario, pregiudicante, non essendo ipotizzabile il conflitto di giudicati.

Che il P.G. ha concluso negli stessi sensi.

Che il collegio ritiene di non condividere la riferita proposta, intendendo ribadire il proprio orientamento secondo cui il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. non e’ ammesso laddove abbia ad oggetto decreto pronunciato dal giudice nel procedimento proposto a mente dell’art. 2473 c.c., poiche’ i provvedimenti assunti nell’alveo di tale procedimento, che ha natura di volontaria giurisdizione, sono privi di decisorieta’ in senso sostanziale, e sono altresi’ suscettibili di revoca ovvero di modifica. Ne’ rileva che nel ricorso si lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, qual e’ quella rappresentata nel caso di specie, poiche’ “la pronuncia sull’inosservanza di norme che regolano il processo, disciplinando presupposti, modi e tempi con i quali la domanda puo’ essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo e’ preordinato, e, pertanto, non puo’ avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, se di tale carattere l’atto giurisdizionale sia privo, stante la strumentalita’ della problematica processuale e la sua idoneita’ a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione nel merito” (Cass. S.U. n. 11026/2003, Cass. n. 13670/2009).

Le considerazioni che precedono consentono di dichiarare inammissibile il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 1.100,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2010

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