Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.8011 del 01/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9598/2008 proposto da:

B.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 50, presso lo studio dell’avvocato NAPOLITANO LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato COCOZZA Vincenzo, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI ***** – ASL NA *****, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato PETTINARI Angelo (Studio Legale Pettinari e Oliva), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GENTILE MASSIMO, giusta delibera del Direttore Generale, e giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6807/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 2/10/07, depositata il 15/10/2007;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso in epigrafe;

Vista la rinunzia al ricorso;

Vista l’accettazione della parte controricorrente;

Ritenuta la regolarità della rinunzia e dell’accettazione.

PQM

Dichiara estinto il processo per rinunzia; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010

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