LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato ACCIAI COSTANZA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CERRAI UMBERTO, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
T.P.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 497/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/04/2005 R.G.N. 334/04;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 11/03/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;
udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega PESSI ROBERTO;
udito l’Avvocato ACCIAI COSTANZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per inammissibilita’ del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 1 – 8.4.2005 la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca dell’11.11.2004, resa nella causa promossa da A.S. e T.P. nei confronti delle Poste Italiane ed impugnata dalle prime, dichiarava sussistere fra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall’1.6.2001 per la A. e dall’1.3.2000 per la T. (date di rispettiva assunzione).
Osservava la corte territoriale che, pur ritenendo che la L. n. 56 del 1987, art. 23 avesse conferito alle parti collettive una “delega in bianco” al fine di individuare ipotesi di contratti a termine ulteriori rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, si doveva riconoscere che, una volta che tale autonomia fosse stata esercitata con la previsione di specifiche e delimitate ipotesi, incombesse sul datore di lavoro l’onere di dimostrare le condizioni obiettive che, nel singolo caso, avevano giustificato la clausola del termine (onere, nella fattispecie, non osservato, essendo stata nel contratto individuale stipulato dalla A. puramente e semplicemente riportata la clausola generale richiamata nel contratto collettivo dell’11.1.2001, al tempo vigente: “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un piu’ funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti alla introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”) e che, con riferimento al contratto stipulato dalla T., facesse difetto anche la prescritta contrattazione autorizzatoria, non reperendosi, negli accordi sindacali succedutisi nel tempo, una proroga ulteriore al 30.5.1998.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le Poste Italiane con quattro motivi.
Resiste con controricorso A.S.. Hanno depositato memoria le Poste Italiane.
E’ stata depositata copia dei verbali di conciliazione sindacale stipulati fra le parti il ***** ( A.) e ***** ( T.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Dai verbali di conciliazione prodotti in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformita’ alle previsioni dell’accordo collettivo del 10.7.2008 in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del Giudice del lavoro, in esito al quale l’ A. e la T. sono state assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonche’ ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la societa’,seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13/7/2009 n. 16341). Stante l’esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di causa
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Cosi’ deciso in Roma, il 11 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2010