LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. ODDO Massimo – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3359-2005 proposto da:
AMMINISTRAZIONE PROVINCIA ROMA, in persona del Presidente pro tempore dell’Amministrazione Provinciale Dott. GA.EN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 119-A, presso lo studio dell’avvocato SIENI MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
G.N., PM TRIBUNALE ROMA UFF AFFARI CIVILI;
– intimati –
sul ricorso 5357-2005 proposto da:
G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 130, presso lo studio dell’avvocato CECCHETTI MAURO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente ricorrente incidentale –
e contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ROMA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2890/2004 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
FATTO E DIRITTO
L’amministrazione provinciale di Roma propone ricorso per cassazione contro G.N. ed il Pubblico ministero presso il Tribunale civile di Roma avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 2890/2004, che ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dall’opponente ma annullato l’ordinanza presidenziale n. 926/02, che aveva ingiunto al G. il pagamento di Euro 467,8 per violazione della L.R. n. 17 del 1995, art. 23, comma 22, per aver cacciato da appostamento temporaneo a meno di 150 metri dal confine delimitante la riserva di ***** ovvero per aver praticato attività venatoria lungo la sponda del canale di *****.
La sentenza deduce che l’accertamento del pubblico ufficiale, vertendo su circostanza oggetto di percezione sensoriale, non necessitava di essere impugnato con querela di falso e che dalla scarna verbalizzazione non si evinceva se il fatto fosse effettivamente avvenuto alla presenza del verbalizzante ed in cosa consistesse l’atto del cacciare.
L’amministrazione provinciale denunzia violazione della L.R. n. 17 del 1995, art. 23, comma 22, della L. n. 157 del 1992, artt. 10, 12 e 13, della L. n. 689 del 1981, artt. 14 e 18, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. omessa, insufficiente motivazione per l’asserita genericità del verbale.
Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 13; l’art. 12, comma 3 considera esercizio venatorio il vagare o soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo e l’art. 13, 1 e., definisce il fucile mezzo tipico per la caccia.
Il G. propone ricorso incidentale condizionato circa l’inammissibilità della querela di falso articolandolo in due motivi così indicati:) infondatezza dei motivi di ricorso principale; 2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, violazione o falsa applicazione di norme di diritto relativamente alla valutazione sulla querela incidentale di falso e deduce che il Tribunale avrebbe dovuto rinviare il merito della opposizione al Giudice monocratico.
L’amministrazione provinciale replica con memoria contestando l’ammissibilità del ricorso incidentale.
Le censure possono esaminarsi congiuntamente.
La sentenza impugnata, come dedotto, ha escluso la proponibilità della querela di falso ed ha ritenuto la genericità del verbale, da cui risultava che l’opponente “cacciava da un appostamento temporaneo a meno di 150 metri dal confine”, non evincendosi se il fatto fosse avvenuto alla presenza del verbalizzante ed in cosa consistesse l’atto del cacciare.
A prescindere dalla considerazione che la presunzione di veridicità del verbale è superabile solo fornendo prove idonee e non con la proposizione della querela di falso (Cass. 20.7.2001 n. 9909), nella specie il controricorrente avrebbe dovuto proporre appello e non ricorso incidentale condizionato.
Tuttavia merita accoglimento la seconda censura del controricorrente in ordine alla competenza del giudice monocratico a decidere il merito, in conformità a quanto statuito da questa Suprema Corte sul punto (Cass. 25.5.2007 n. 12206).
Donde l’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale con assorbimento del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale condizionato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in composizione monocratica, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010