Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.8207 del 06/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

ART METAL di Artidi Tiziana & C. s.n.c., elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni 290 presso lo studio dell’avvocato Colalongo Andrea, rappresentata e difesa dall’avv.to Alessandrini Pietro, giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 72/19/06 della Commissione tributaria regionale di Milano, emessa il 10 maggio 2006, depositata il 20 giugno 2006, R.G. 4366/05;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sorrentino Federico;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 27 marzo 2009 è stata depositata relazione che ritiene la nullità dell’intero giudizio in conseguenza della mancata partecipazione dei soci della società di persone oggetto dell’accertamento sul reddito;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile in quanto è conforme all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cassazione civile sezioni unite n. 1052/2007 e n. 14815/2008) secondo cui la unitarietà dell’accertamento che investe il reddito delle società personali e quello dei soci comporta la necessarietà del litisconsorzio e la nullità rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio per l’ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio sin dal primo grado nei confronti della società e dei soci;

ritenuto che va pertanto dichiarata la nullità del giudizio con remissione delle parti davanti al primo giudice e compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità del giudizio e rimette le parti davanti la Commissione tributaria provinciale di Varese. Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

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