LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. AMATO Alfonso – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.F. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato BISCONTI MARINO, rappresentato e difeso dall’avvocato DI CANDIA CLAUDIO giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
ALLIANZ SUBALPINA ASSICURAZIONI SPA ***** in persona dei legali rappresentanti Dr. C.A. e DOTT.SSA M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SALICE SALENTINO *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 348/2006 del GIUDICE DI PACE di CAMPI SALENTINA, emessa il 16/5/2006, depositata il 19/05/2006, R.G.N. 73/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in data 16.11.2004, D.F. esponeva che il giorno 26.7.2001 mentre si trovava alla guida della propria autovettura nell’abitato di Salice Salentino, nell’effettuare una manovra in retromarcia, con partenza da una posizione di sosta, andava a collidere, con la parte posteriore destra di detto autoveicolo, contro un palo dell’illuminazione pubblica, posizionata in modo tale da non essere facilmente avvistabile; conveniva pertanto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Campi Salentina il Comune di Salice Salentino per sentirlo condannare in suo favore al risarcimento dei danni per Euro 707,25.
L’adito Giudice di Pace, costituitisi sia il Comune che L’Allianz Subalpina Assicurazione s.p.a. (chiamata in garanzia), con la decisione in esame depositata in data 16.5.2006, rigettava la domanda, affermando, tra l’altro che “l’oggetto di arredo pubblico (grosso palo) contro cui ha urtato l’auto dell’attore non può certo connotarsi come insidia o trabocchetto”.
Ricorre per cassazione con due motivi il D., senza formulazione dei relativi quesiti. Resiste con controricorso la Allianz Subalpina Assicurazioni; non ha svolto attività difensiva il Comune di Salice Salentino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 8 C.d.S., lett. c) e art. 13 C.d.S., artt. 1655 e 2051 c.c., R.D. 15 novembre 1923, n. 2506, art. 5 e violazione dei principi informatori e regolatori della materia”; si afferma in particolare che “il Giudice non ha tenuto conto della pericolosità e della anomalia della situazione testimoniata da varie circostanze”.
Con il secondo motivo si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione in quanto il Giudice di primo grado “ha incomprensibilmente tralasciato di valutare le dichiarazioni dei testi escussi e la circostanza dell’immediata transennamento del palo”.
Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso è inammissibile:
dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e, particolarmente, dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge, riguardo alle sentenze pronunciate dal Giudice di Pace, nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria (come nel caso in esame), che l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (anche con riferimento a motivi attinenti la giurisdizione, competenza ed assenza di motivazione), è l’appello di cui all’art. 339 c.p.c., comma 3.
Ne deriva la sentenza del Giudice di Pace in questione, depositata in data 19.5.2006, ed avente ad oggetto un risarcimento per Euro 707,25, doveva essere impugnata con appello e non con ricorso per Cassazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase (in favore della Allianz Subalpina Assicurazioni) che liquida in complessivi Euro 700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010