Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.8251 del 07/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.C.I.

S.p.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell’avvocato SAVINI ZANGRANDI LUCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DURANDO EUGENIO, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNIRISCOSSIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 544/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 20/04/2006 R.G.N. 8/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/02/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato CALIULO LUIGI per delega SGROI ANTONINO;

udito l’Avvocato SAVINI ZANGRANDI LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 27-7-2001 A.D. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Ivrea l’INPS e la CON.RI.T. s.p.a. per proporre opposizione alla cartella di L. 47.872.714 emessa dalla CON.RI.T. per il pagamento di contributi della gestione commercianti e delle relative somme aggiuntive e sanzioni per il periodo 1992- 1998.

La ricorrente sosteneva:

che la cartella era stata emessa nei suoi confronti, in qualità di socia accomandataria della G.A.D. s.a.s.;

che nel periodo 1992-1998 la G.A.D. aveva svolto unicamente attività di “concessione in gestione a terzi di impianti per la distribuzione di carburanti”, concedendo in affitto o in comodato a terzi gli impianti di distribuzione di carburante, con l’obbligo di rifornirsi esclusivamente dalla TAMOIL;

che pertanto in quel periodo la sua attività non era affatto consistita in un’attività commerciale di vendita di carburanti, ma in una semplice attività di servizi;

che per l’attività di servizi non c’era alcun obbligo di assicurazione alla gestione commercianti fino al 1-1-1997, essendo tale obbligo stato introdotto soltanto dalla L. n. 662 del 1996, a decorrere dal 1.1.1997; che pertanto nulla era dovuto all’INPS per il periodo 1992/1996, mentre per il periodo 1997/1998 l’obbligo contributivo era stato regolarmente assolto.

L’INPS si costituiva in giudizio, anche in qualità di mandatario della S.C.C.I. s.p.a., contestando il fondamento dell’opposizione e chiedendo la conferma della cartella esattoriale.

Anche la Uniriscossioni s.p.a. (già CON.RI.T. s.p.a.) si costituiva dichiarandosi estranea alla lite.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ivrea con sentenza n. 104/2004, revocava la cartella di pagamento limitatamente al periodo 1992/1996, confermandola per il periodo 1997/1998.

L’INPS proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della opposizione di controparte e la conferma della cartella opposta.

La A. si costituiva resistendo al gravame, mentre la Uniriscossioni restava contumace.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 20-4-2006, respingeva l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese in favore della A..

Per la cassazione della detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso con un unico motivo, corredato dal quesito ex art. 366 bis c.p.c., applicabile nella fattispecie ratione temporis.

La A. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2195 c.c., L. n. 160 del 1975, art. 29 e D.L. n. 745 del 1970, art. 16 conv. in L. n. 1034 del 1970, in sostanza deduce che la Corte d’Appello erroneamente ha ritenuto che “l’attività di concessione in gestione a terzi di impianti di distribuzione di carburante rivestisse natura di attività di servizi”, in quanto “partendo dal presupposto per cui l’espletamento della predetta attività ad opera della GAD sostanzia una circostanza pacifica, ammessa espressamente da controparte, nonchè in applicazione dei criteri previsti dall’art. 2195 c.c., ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non può che addivenirsi a conclusioni diverse”.

In particolare il ricorrente rileva che “tale attività, pur se esercitata professionalmente, non produce un risultato economico nuovo, nemmeno nel senso di servizio nuovo diverso dall’utilizzazione del bene locato, conforme alla utilità naturale che gli è propria, ed è, quindi, da definirsi commerciale, ai sensi dell’art. 2195 c.c., stante la sua funzione di semplice intermediazione nella circolazione di beni prodotti da altri”.

Il motivo è fondato.

Posto che nella fattispecie non risulta contestato che la GAD nel periodo 1992/1998 ha svolto attività di concessione in gestione a terzi di impianti per la distribuzione di carburanti, concedendo in affitto o in comodato a terzi i punti vendita di carburanti, percependo dalla TAMOIL un importo calcolato su ogni litro di carburante fornito ai punti vendita gestiti dai terzi, e che nella domanda di iscrizione presentata nel 1997 la società ha dichiarato di svolgere la sua attività sin dal 1985, osserva il Collegio che (con riferimento alle imprese operanti da epoca antecedente alla L. n. 88 del 1989) l’attività economica organizzata esercitata professionalmente da parte del concessionario di impianti di distribuzione di carburanti con cessione a terzi della gestione dei detti impianti (D.L. n. 745 del 1970, ex art. 16 conv. con L. n. 1034 del 1970 e D.P.R. n. 1269 del 1971, art. 19), non classificabile come attività di servizi, bensì pur sempre come attività commerciale (ex art. 2195 c.c,), era soggetta all’obbligo contributivo per le imprese commerciali anche nel regime anteriore alla L. n. 662 del 1996, in base al combinato disposto di cui alla L. n. 1397 del 1960, art. 1 (nel testo prima modificato dalla L. n. 1088 del 1971, art. 1 e poi sostituito dalla L. n. 160 del 1975, art. 29).

Premesso che per le imprese operanti da epoca antecedente all’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989 è la natura della attività di impresa, ai sensi dell’art. 2195 c.c., a determinarne l’inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali (v. fra le altre Cass. 7-8- 2003 n. 11919, Cass. 18-9-2004 n. 18830), rileva il Collegio che questa Corte ha più volte esaminato la complessità del rapporto esistente tra la cessione a terzi degli impianti, l’attività di vendita al pubblico del gestore e la fornitura del carburante (e di altri prodotti) da parte della società petrolifera, ritenendo configurabile la parasubordinazione fra società petrolifera e concessionario (v. Cass. n. 2433/1992) e fra concessionario e terzo gestore (Cass. 5934/1981, Cass. 2763/1995) ed evidenziando fra l’altro che, nell’ipotesi tipica, “il gestore non ha la qualità di acquirente del carburante, bensì quella di venditore, nell’interesse proprio ed in quello del concessionario, di cui utilizza la capacità economica” (v. Cass. 18-6-1990 n. 6117).

In particolare, come è stato da ultimo chiarito da questa Corte (v. Cass. 10-10-2007 n. 21226), in presenza di un vincolo contrattuale fra concessionario e gestore, per cui la società petrolifera è la fornitrice in esclusiva di tutti i prodotti venduti nell’impianto di distribuzione, “anche in assenza di un’espressa partecipazione della società petrolifera, il contratto, stipulato fra concessionario e gestore, determina, nella sua esecuzione, la costituzione di un rapporto complesso (un rapporto trilatero fra società petrolifera, concessionario e gestore), risultante dal collegamento inscindibile di più rapporti, in vista del perseguimento di uno scopo unitario (la percezione d’un utile dalla vendita al pubblico del prodotto)”.

Peraltro, come pure è stato precisato da Cass. n. 21226/2007 citata, il contratto di affidamento a terzi della gestione di impianti di distribuzione di carburanti, come previsto dalla legge (vedi, anteriormente al D.Lgs. n. 32 del 1998, il D.L. n. 745 del 1970, art. 16, conv. con L. n. 1034 del 1970 e il D.P.R. n. 1269 del 1971, art. 19) “disciplina espressamente solo l’uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili, poichè è questo uso che preoccupa il legislatore, che ne dispone inderogabilmente la gratuità”. Detta gratuità inderogabile “ha tuttavia un oggetto limitato. Poichè l’attività di distribuzione di carburanti, pur essendo soggetta ad una disciplina specifica non ha perso la sua connotazione tipica di costituire una attività commerciale, la quale per sua natura non può che essere lucrativa per colui che la esplica, il contratto di cessione può riguardare non solo l’uso degli impianti e degli accessori, bensì l’esplicazione dell’attività di gestione da parte del terzo. La gratuità investe solo l’uso degli impianti e degli accessori (che è il contenuto normativamente previsto). Non investe il contratto di gestione nel suo complessivo contenuto, in quanto questo può contenere anche clausole onerose per il gestore (è stata ritenuta la legittimità di clausole onerose che attengano alla misura dei compensi relativi alla vendita del carburante ai consumatori: Cass. 29-11-2002 n. 16992, Cass. 18-6-1990 n. 6117)”.

In tale quadro complesso, inscindibile e trilatero ritiene il Collegio che l’attività del concessionario relativa alla cessione della gestione degli impianti di carburante a terzi, ai sensi del D.L. n. 745 del 1970, art. 16, conv. con L. n. 10304 del 1970 e D.P.R. n. 1269 del 1971, art. 19, non possa considerarsi attività di servizi, bensì attività commerciale (ex art. 2195 c.c., n. 2), non solo in quanto non produttiva di un risultato economico nuovo, ma soprattutto in quanto strettamente diretta e connessa alla distribuzione dei carburanti (e dei prodotti della società petrolifera).

Pertanto anche tale attività rientrava tra le “attività commerciali e turistiche” di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 29, ed anche ad essa si estendeva il richiamo di cui alla lett. g) contenuto nel detto articolo, con conseguente obbligo contributivo relativo, preesistente alla entrata in vigore della L. n. 662 del 1996 (che non ha introdotto alcuna modifica per i soggetti già in possesso dei requisiti per l’iscrizione obbligatoria nella gestione commercianti, cfr. Cass. 4-4-2007 n. 8477).

In tal senso va accolto il ricorso enunciandosi il seguente principio ex art. 384 c.p.c.: “con riferimento alle imprese operanti da epoca antecedente alla L. n. 88 del 1989, l’attività economica organizzata esercitata professionalmente da parte del concessionario di impianti di distribuzione di carburanti con cessione a terzi della gestione dei detti impianti (D.L. n. 745 del 1970, ex art. 16, conv. con L. n. 1034 del 1970 e D.P.R. n. 1269 del 1971, art. 19), non classificabile come attività di servizi bensì pur sempre come attività commerciale (ai sensi dell’art. 2195 c.c.), era soggetta all’obbligo contributivo fra le imprese commerciali anche nel regime anteriore alla L. n. 662 del 1996, in base alla L. n. 1397 del 1960, art. 1 (nel testo prima modificato dalla L. n. 1088 del 1971, art. 1 e poi sostituito dalla L. n. 160 del 1975, art. 29)”.

La impugnata sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Corte di Appello di Genova che, statuendo anche sulle spese di legittimità, provvederà attenendosi al principio di cui sopra.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Genova.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

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