Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.8327 del 08/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 29678-2008 proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE VERDI N. 10, presso lo studio dell’Avvocato TURCO CHIARA, (c/o l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4946/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/12/2007 r.g.n. 10905/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2009 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per: estinzione per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso proposto dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato s.p.a contro M.R., per la cassazione della sentenza resa fra le parti dalla Corte d’Appello di Roma il 7 dicembre 2007;

Vista la dichiarazione di rinunzia al ricorso dell’Istituto;

Ritenuta la regolarità della rinunzia;

Considerato che la parte intimata non ha depositato controricorso.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

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