Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.8385 del 08/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.M., elett.te dom.to in Roma, Via A. Papa 21, presso lo studio dell’avv.to GIORDANO Luca che lo rappresenta e difende per procura notarile in atti, in sostituzione del precedente difensore avv.to Giuseppe Morsillo deceduto;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 228/1/06 della Commissione tributaria regionale di Potenza, emessa l’11 dicembre 2006, depositata il 26 febbraio 2007, R.G. 524/05;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17 novembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni.

FATTO E DIRITTO

rilevato che la controversia ha per oggetto l’impugnazione da parte del contribuente L.M. dell’avviso di accertamento IRPEF e ILOR per l’anno 1997 conseguente all’applicazione degli indici di capacità contributiva e dei coefficienti di spesarla C.T.R. ha ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sul contribuente di provare che le spese non contestate, e considerate indice di capacità contributiva, erano state effettuate con somme non costituenti reddito imponibile;

ricorre per cassazione il contribuente ponendo alla Corte quesiti di diritto relativi: a) alla compatibilità dell’applicazione delle presunzioni semplici di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 42, con il mancato accertamento di incompletezze, inesattezze o falsità delle scritture contabili; b) alla esistenza di un onere probatorio sull’uso del denaro resosi disponibile con il disinvestimento di risorse proprie;

rilevato che in data 27 marzo 2009 è stata depositata relazione che ritiene pertinente e rilevante ai fini dell’accoglimento del ricorso il secondo quesito in quanto in tema di accertamento sintetico del reddito la prova a carico del contribuente è quella relativa al possesso di un reddito non tassabile o già tassato che dimostri la capacità di fare fronte alle spese accertate e non anche la prova di aver impiegato specificamente tale reddito nelle spese contestate;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile in quanto è conforme all’orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione (sentenze nn. 2656/2007 e 328/2007);

ritenuto che va pertanto accolto il ricorso e cassata con rinvio la sentenza della C.T.R. della Basilicata anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. della Basilicata anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010

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