LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 14095-2008 proposto da:
D.I.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 71, presso lo studio dell’avvocato ACETO ANTONIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio dell’avvocato COCILOVO MARCO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
D.A. *****, COMUNE DI RUVIANO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 926/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e rigetto dell’istanza di rinvio.
FATTO E DIRITTO
Rilevato Che le parti costituite nel giudizio di cassazione hanno con istanza congiunta chiesto il differimento dell’udienza di discussione in vista della formalizzazione dell’accordo per la soluzione amichevole della lite; tale istanza va accolta tenuto conto che, indipendentemente dalla possibilità di formulare la rinuncia al presente giudizio, l’eventuale composizione della lite determinerebbe la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione del presente ricorso.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010