LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –
Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via A.
Chinotto n. 1, presso l’avv. PRASTARO Ermanno, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Fabio Giachin giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
COMUNE di MONSELICE;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 14/11/03, depositata il 23 gennaio 2004.
Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 12 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per la cessazione della materia del contendere e, in subordine, il rigetto del ricorso.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
ritenuto che S.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello del Comune di Monselice, è stata affermata la legittimità degli avvisi di accertamento notificati al contribuente per ICI relativa agli anni 1994/1997;
che, nell’imminenza dell’udienza di discussione, i procuratori del ricorrente hanno depositato atto di rinuncia al ricorso;
che ne consegue la dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
che non v’è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte del Comune intimato.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010