Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.8512 del 09/04/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.E., con domicilio eletto in Roma, via G. Bazzoni n. 1, presso l’Avv. Zucconi Galli Fonseca Corrado che la rappresenta e difende come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa, per legge, dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello dell’Aquila depositato il 3 novembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Zanichelli Vittorio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.E. ricorre per Cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha respinto il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa e’ stata assegnata alla Camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve premettersi che non puo’ tenersi conto dell’atto di rinuncia al giudizio datato ***** sottoscritto dal difensore della ricorrente e, per accettazione, dall’Avvocatura Generale dello Stato in quanto dalla procura a margine del ricorso non risulta espressamente attribuita al difensore anche tale facolta’.

Quanto all’attribuzione a tale atto di una qualche diversa valenza, la valutazione non puo’ prescindere da quella, preliminare, dell’ammissibilita’ del ricorso.

A tal proposito, il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e segg. e artt. 6 e 53 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e’ inammissibile in quanto la censura in diritto non e’ corredata dal prescritto motivo.

Ugualmente inammissibile e’ il secondo motivo con cui si denuncia carenza di motivazione in quanto l’art. 366 bis c.p.c. dispone che nel motivo debbano essere contenute “le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione mentre nella fattispecie tali ragioni non vengono indicate ma si assume apoditticamente l’incongruenza tra l’anomalia costituita dalla durata del processo e la ritenuta insussistenza di una responsabilita’ del giudice procedente senza criticare puntualmente la motivazione che appunto tale responsabilita’ espressamente esclude.

L’inammissibilita’ dei motivi comporta quella del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 900,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472