LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.N. (C.F. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso l’avvocato FRISANI PIETRO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il 27/05/2008; n. 980/07 V.G.;
udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 15/01/2010 dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato P. FRISANI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto emesso il 27 maggio 2008 la Corte d’appello di Torino condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare in favore di M.N. la somma di Euro 2.000,00 a titolo di equa riparazione, ex art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, del danno non patrimoniale da violazione, per anni due, del termine ragionevole triennale del processo da lui promosso dinanzi al T.a.r. del Piemonte con ricorso depositato in data 9 maggio 1985 e definito con sentenza emessa il 24 gennaio 2006: con cui veniva accolta la sua domanda d’annullamento della delibera della giunta municipale del comune di ***** che aveva respinto la richiesta di particolari cautele nello svolgimento del servizio di vigile urbano in ragione di accertate ragioni mediche.
Motivava che non poteva essere computato a titolo di ritardo il lungo intervallo di tempo decorso tra l’ordinanza resa dal presidente del T.a.r., che disponeva incombenti istruttori e l’istanza di fissazione d’udienza ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23, comma 6 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), rinnovata solo 17 anni dopo dal M..
Avverso il provvedimento proponeva ricorso per Cassazione il M., deducendo la violazione di legge nell’accertamento del ritardo in soli due anni, a fronte di un processo che ne era durato circa venti, non essendo ascrivibile a sua inerzia colpevole il ritardo dell’istanza di fissazione dell’udienza, presentabile solo una volta espletati gli atti istruttori disposti con l’ordinanza riservata del presidente del T.a.r. del Piemonte: nella specie consistenti nel deposito di documentazione, ineseguito dal comune di *****.
Resisteva con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
All’udienza del 15 gennaio 2010 il Procuratore generale ed il difensore del ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e’ fondato.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. 4, 5 agosto 2005, N. 4172; Consiglio di Stato, sez. 6, 23 settembre 1997, N. 1373) l’inerzia delle parti assume rilevanza soltanto nei casi in cui l’iniziativa processuale competa loro; e non anche quando il processo si trovi in una fase governata esclusivamente dall’impulso d’ufficio. Ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23, comma 6 l’istanza di fissazione d’udienza deve essere rinnovata solo quando l’istanza originaria abbia esaurito i propri effetti, e quindi l’udienza di trattazione sia stata comunque fissata: in concreto, sia nell’ipotesi in cui l’udienza sia stata tenuta e in tale sede sia stata emessa una decisione collegiale interlocutoria, sia in caso di cancellazione della causa dal ruolo.
Non vertendosi in alcuna delle due fattispecie teste’ ricordate, il processo presupposto era ancora governato dall’impulso d’ufficio: con la conseguenza che non puo’ essere addebitato al M. il lungo intervallo di tempo decorso fra l’ordinanza resa dal presidente dei T.a.r. e la reiterazione dell’istanza di fissazione dell’udienza.
E cio’, a prescindere dal problema se, nel lasciare ineseguita l’actio ad exhibendum, la Pubblica amministrazione resistente non abbia, essa stessa, concorso direttamente alla violazione del termine ragionevole del processo (L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2).
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato. In carenza della necessita’ di ulteriori accertamenti di merito, si puo’ procedere alla decisione della causa, liquidando a titolo di equa riparazione la somma di Euro 17.000,00, per i diciassette anni e nove mesi di violazione del termine ragionevole, accertato dalla corte territoriale in tre anni e non contestato in questa sede. Il parametro ordinario di Euro 1.000,00 per anno di ritardo puo’ subire, infatti, una riduzione contenuta in Euro 750,00 limitatamente al primo triennio, quando, come nella specie, la posta in giuoco non sia particolarmente rilevante, tenuto conto del progressivo intensificarsi del patema d’animo, secondo l’id quod plerumque accidit, col trascorrere del tempo di pendenza dei processo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore ritenuto in sentenza e del numero e complessita’ delle questioni svolte.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 17.000,00 con gli interessi legali dalla domanda;
condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge, e della fase di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 965,00, di cui Euro 865,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 Gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010