LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 14823/2006 proposto da:
LIQUIDAZIONE CONCORDATIZIA DEI BENI DELL’AGRICAP SPA già SIAPA ***** in persona del proprio Commissario liquidatore Prof.
Avv. T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 5/G, presso lo studio dell’avvocato LEONARDI Sergio, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.F. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato FABBRI Francesco, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 742/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, emessa il 28/1/2005, depositata il 26/05/2005, R.G.N. 6937/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/02/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per la estinzione per rinuncia.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 28 gennaio – 26 maggio 2005 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione del locale Tribunale del 31 dicembre 2002, rigettava l’opposizione alla esecuzione proposta dalla Agricap spa in liquidazione, in persona del commissario liquidatore, nei confronti del pignoramento presso terzi richiesto da C.F., sulla base di un decreto ingiuntivo per l’importo di L. 61.136.548.
Avverso tale decisione Agricap ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi.
Resiste C.F. con controricorso.
La liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori dell’Agricap ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla resistente.
Considerata la regolarità della rinuncia e della accettazione, sottoscritte dai difensori di entrambe le parti, deve dichiararsi la estinzione del processo, senza alcuna pronuncia in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Nessuna pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010