Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.8735 del 13/04/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20894/2008 proposto da:

NUOVA TIRRENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio legale GERARDO VESCI & PARTNERS, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimata –

nonchè da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio degli avvocati MOSCATO PIETRO, PERSI FABRIZIO che la rappresentano e difendono giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

NUOVA TIRRENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio legale GERARDO VESCI & PARTNERS, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza non definitiva n. 8344/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/08/2 007 R.G.N. 9539/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/2010 dal Consigliere Dott. BALLETTI Bruno;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

ACCERTATO:

Che con verbale di conciliazione – sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati – dinanzi alla Corte di appello di Roma (r.g.

9539/2005) le parti hanno conciliato le controversie tra le stesse intercorse compreso il giudizio di cassazione proposto con ricorso r.g.n. 20894/08 avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 8344/2006 del 16 agosto 2007, con regolamentazione concordata anche relativamente alle spese del cennato giudizio;

che il summenzionato verbale di conciliazione è stato ritualmente depositato ed attiene alle parti di cui al presente giudizio;

RITENUTO, pertanto:

che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. Sez. Unite n. 16528/2008), mentre non sussistono le condizioni per una pronunzia sulle spese del presente giudizio di cassazione giusta l’accordo intervenuto tra le parti anche relativamente alle cennate spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione della materia del contendere; nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

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